La proposta di project financing, il rischio aziendale e l’obbligo di provvedere – Maurizio Lucca La proposta di project financing, il rischio aziendale e l’obbligo di provvedere – Maurizio Lucca
TAR Sicilia, Catania, n. 3886/2024: il project financing è illegittimo senza l’assunzione del rischio operativo
CONTENUTO
Il cuore pulsante del project financing risiede nella corretta allocazione del rischio. Secondo la recente sentenza del TAR Sicilia, Catania, sez. I, 22 novembre 2024, n. 3886, una proposta di finanza di progetto è ammissibile solo se il rischio operativo grava effettivamente sul promotore privato. Se dai documenti finanziari presentati emerge l’assenza di tale alea, viene meno la natura concessoria dell’intera operazione, rendendo l’affidamento illegittimo.
Il quadro normativo di riferimento è l’art. 193 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), che disciplina la finanza di progetto. Per attivare correttamente questa procedura, il privato deve presentare una documentazione tecnica e contabile rigorosa, che comprende:
- La proposta e il progetto di fattibilità;
- La bozza di convenzione;
- Il piano economico-finanziario (PEF) asseverato.
Proprio l’analisi del PEF è determinante: se questo strumento evidenzia una gestione priva di rischio reale per il privato, la Pubblica Amministrazione non può procedere. Inoltre, l’amministrazione ha un preciso obbligo di provvedere, come già affermato dall’ANAC: ogni proposta di project financing deve essere valutata con un provvedimento espresso e motivato, garantendo trasparenza e legalità nel processo decisionale.
CONCLUSIONI
La pronuncia ribadisce che il project financing non può trasformarsi in una forma di appalto mascherato o in un’operazione a rischio zero per il privato. L’effetto pratico è la necessità per la PA di svolgere un’istruttoria approfondita sui flussi finanziari per confermare che il rischio di gestione non resti, di fatto, in capo all’ente pubblico.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale prestare massima attenzione alla fase istruttoria della proposta ex art. 193 d.lgs. 36/2023. L’assenza di un’analisi critica del rischio operativo nel PEF asseverato può esporre il Responsabile del Progetto a responsabilità per atti illegittimi. È obbligatorio concludere il procedimento con un atto motivato, evitando il silenzio-inadempimento.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e dei Contratti Pubblici. Occorre padroneggiare la distinzione tra appalto e concessione, focalizzandosi sul concetto di “rischio operativo”. È un ottimo esempio di collegamento tra il d.lgs. 36/2023 e i principi generali dell’azione amministrativa (obbligo di provvedere e motivazione).
PAROLE CHIAVE
Project financing, rischio operativo, d.lgs. 36/2023, piano economico-finanziario, obbligo di provvedere, concessione, partenariato pubblico-privato.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- TAR Sicilia, Catania, sez. I, 22 novembre 2024, n. 3886: Sentenza che annulla l’affidamento in project financing qualora il privato non assuma il rischio reale della gestione.
- Art. 193 d.lgs. 36/2023: Norma che disciplina la procedura di finanza di progetto, elencando i documenti necessari (proposta, PEF asseverato, bozza convenzione).
- Provvedimento ANAC: Atto che sancisce il dovere della PA di rispondere alle proposte di project financing con un provvedimento espresso e motivato.

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