Allego la circolare citata che aggiorna quanto indicato nella sintesi:
ministero_0001_07-05-2021_1913.pdf (33,2 KB)
Aggiungo che questo modo di fare mi lascia perplesso. La circolare non p pubblicata sul sito del Min. Interno. In ogni caso, la circolare pare ampliare il significato della DL 52/2021 in un modo fin troppo disinvolto. In parole povere la traduzione del significato letterale potrebbe essere: nonostante il combinato disposto del DL 52/21 con il DPCM indicherebbe il contrario, pare ragionevole non sanzionare (l’autorità competente è la prefettura) la vendita per asporto dopo le 18,00 esercitata dai BAR.