La SCIA condizionata è una cagata pazzesca. Riflessioni per una discussione in merito alla natura sostanziale della scia condizionata

La SCIA implica la sostituzione di un’autorizzazione con un atto del privato (segnalazione).
La SCIA è ammessa nei casi di atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva ecc. ecc… in presenza di - semplifico - attività vincolata dalla p.a.
Poi c’è la SCIA condizionata (art. 19-bis co. 3) nel caso in cui l’attività sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso .
La SCIA condizionata mi sembra un ossimoro perché:

  1. se si applica la SCIA, vuol dire che l’attività della p.a. è vincolata
  2. se, invece, sono necessari atti di assenso per cui l’attività è CONDIZIONATA allora vuol dire che questi atti di assenso non implicano un’attività vincolata della p.a. ma un’attività discrezionale, altrimenti basterebbe la SCIA o la SCIA UNICA ma comunque non una sorta di ‘assenso’ e cioè autorizzazione quale è…
    O no?

Provo con un esempio per spiegare la mia idea.

Tu hai necessità di installare una insegna di esercizio per il tuo bar. La procedura è soggetta a SCIA.
Tuttavia l’insegna è visibile dalla strada o si trova in zona a vincolo paesaggistico quindi necessiti anche del nulla-osta dell’ente proprietario o dell’autorizzazione paesaggistica.

La SCIA dunque ti consentirebbe di mettere l’insegna ma questa operazione è BLOCCATA (condizionata) dall’esito dell’endoprocedimento autorizzativo (nulla-osta o autorizzazione).

In pratica nella scia condizionata abbiamo DUE PROCEDIMENTI DISTINTI (chiamiamoli genericamente così) di cui uno (la scia) è un INSIEME PIU’ AMPIO del secondo (autorizzazione) pertanto con il primo non puoi fare quaznto la norma ti consentirebbe in condizioni “ordinarie”.

Nel nostro esempio se l’insegna non è visibile dalla strada o è in zona non a vincolo la installi con la scia senza “condizionamenti”.

E’ sempre stato così … con la “MADIA” si dà un nome a questo fenomeno (peraltro raro)

Per chi non avesse capito la citazione del titolo
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Il dubbio resta solo sui pareri sostituibili ex art 19 come previsto dall’ultimo periodo del 1 c dell’art 19.
Trattasi di pareri sostituibili per espressa previsione legislativa?
Diversamente verrebbe meno il requisito dell’attività vincolata previsto dalla norma per la sostituibilità con a SCIA

non capisco, potresti riformulare il quesito?

vedi anche qua:

Mi chiedo quale sia la differenza tra pareri sostituibili di cui al 1 c dell art 19 (ultimo periodo) ed i pareri che condizionano la SCIA e la sospendono.
La lettura approfondita della norma mi fa intendere che in alcuni casi posso sostituire i pareri che poi saranno verificati ed in altri devo attendere x forza il parere o l’assenso come da SCIA condizionata(es del dott Chiarelli del cartello).
Mi chiedo se i pareri della condizionata siano solo quelli delle PA che tutelano interessi rilevanti

Personalmente non mi pare che la questione costituisca un problema così grave da meritare la citazione fantozziana del titolo…

E’ una cosa comune per quegli operatori che sono abituati da anni a lavorare ad esempio in zone interessate da vincoli paesaggistici: buona parte degli interventi edilizi sarebbero eseguibili tramite SCIA, che permetterebbe l’inizio dei lavori contestuale alla presentazione della pratica; ma siccome in queste zone l’esecuzione dei lavori è subordinata anche ad autorizzazione paesaggistica (che non può essere sostituita da SCIA), la c.d. SCIA edilizia resta di fatto “bloccata” e l’inizio dell’attività edilizia è subordinato al rilascio della suddetta autorizzazione.

Le disposizioni sulla SCIA condizionata sono scritte non benissimo come, del resto, buona parte della tabella A in allegato al d.lgs. n. 222/2016. La riforma del 2016 non è proprio un esempio di buona capacità legislativa.

In primis, vedi il problema interpretativo della conferenza di servizi

A margine della TABELLA A (istruzioni iniziali dell’allegato al d.lgs. n. 222/2016) leggiamo:

Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni e convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.

In realtà il citato comma 3 è leggermente diverso:

… l’interessato presenta allo sportello […] la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione (NDR retaggio del passato fuorviante, sarebbe stato meglio “indizione”) della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all’interessato.

Un’interpretazione tendenzialmente letterale potrebbe portare a ritenere che in caso di SCIA condizionata si applichi sempre la disciplina della conferenza di servizi. Non è così, è da considerare un sottinteso: “ove necessario ai sensi dell’art. 14 e ss della legge 241/90”.

Nelle regole di “ingaggio” della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. non è previsto il caso della SCIA unitamente a procedimento autorizzatorio, in sintesi: procedimento + procedimento = c.d.s. ma SCIA + procedimento non hai mai dato, come risultato, una conferenza di servizi. Sarebbe un aggravio e non una semplificazione. La SCIA non ha valore provvedimentale.

E poi sarebbe arbitrario (secondo quali regole?) Sarebbe insensato gestire una conferenza di servizi fra una PA competente su una SCIA e una PA competente su un procedimento. Come già detto, le SCIA non costituiscono provvedimenti taciti, neppure sono impugnabili (vedi art. 19, comma 6-ter della legge 241/90), la determinazione conclusiva della c.d.s. trasformerebbe la SCIA in provvedimento autorizzatorio. Sul punto è venuto in aiuto il parere del Consiglio di Stato come chiamato in causa dal Ministero dell’Interno che, non comprendendo la questione, chiede numi (parere 2180/2018) sull’applicabilità della questione alla c.d. licenza preziosi: la Conferenza di servizi si attiva solo quando è richiesta unitamente alla domanda di autorizzazione per media e grande struttura, non anche in presenza di un esercizio di vicinato. Il Consiglio di Stato non può fare a meno di arrivare a questa conclusione verificando la natura della stessa SCIA e, quindi, l’incompatibilità della stessa con la conduzione di un procedimento autorizzatorio.

Inoltre, indagando maggiormente sulla ratio che sottende la SCIA condizionata si può notare come questa si applichi solo quando la procedura principale per l’avvio di un’attività è una SCIA ma l’avvio effettivo di quella attività è sottoposto anche a un procedimento di natura autorizzativa. Che poi qual è quella principale? Esiste una definizione?

L’esempio classico è la SCIA edilizia e l’autorizzazione paesaggistica.

Quando, invece, il procedimento principale è di natura autorizzativa, l’eventuale SCIA (contestuale) necessaria per l’esercizio effettivo dell’attività non configura una SCIA condizionata. Un esempio è la media struttura alimentare (autorizzazione + SCIA sanitaria). In questo caso la TABELLA A non indica la SCIA condizionata limitandosi a disporre: la notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL (anche reiterando la logica errata della conferenza di servizi, qui non si applicherebbe comunque).

Mutuando ancora dalla matematica si potrebbe affermare che non vale la proprietà commutativa delle adizioni per la quale variando la posizione degli addendi la somma non cambia. Nel caso della SCIA condizionata, infatti: SCIA + procedimento = SCIA condizionata mentre procedimento + SCIA = mera contestualità. Perché non potrebbe essere, quindi, sempre mera contestualità come è stato da sempre? E, comunque, il dichiarante può metterci del suo e bypassare, di fatto, la SCIA condizionata: può presentare domanda di autorizzazione e, solo dopo averla ottenuta, presentare anche la SCIA. Nessuno lo vieta, è una scelta.

Come ho detto nel post che ho linkato non è stato invento niente ma si rischia solo di far confusione. Mi sarei limitato a spiegare meglio quella che era già una prassi operativa dei SUAP: quando Tizio vuole avviare un’attività e gli occorrono varie sub-procedure talune autorizzative e altre nella forma della SCIA, le può presentare anche in modo contestuale. In questo caso, le SCIA sono comunque procedibili ma l’efficacia ai fini dell’esercizio effettivo dell’attività resta subordinata alla conclusione dei procedimenti che, se più di uno, sono gestiti tramite conferenza di servizi.