Le disposizioni sulla SCIA condizionata sono scritte non benissimo come, del resto, buona parte della tabella A in allegato al d.lgs. n. 222/2016. La riforma del 2016 non è proprio un esempio di buona capacità legislativa.
In primis, vedi il problema interpretativo della conferenza di servizi
A margine della TABELLA A (istruzioni iniziali dell’allegato al d.lgs. n. 222/2016) leggiamo:
Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni e convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
In realtà il citato comma 3 è leggermente diverso:
… l’interessato presenta allo sportello […] la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione (NDR retaggio del passato fuorviante, sarebbe stato meglio “indizione”) della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all’interessato.
Un’interpretazione tendenzialmente letterale potrebbe portare a ritenere che in caso di SCIA condizionata si applichi sempre la disciplina della conferenza di servizi. Non è così, è da considerare un sottinteso: “ove necessario ai sensi dell’art. 14 e ss della legge 241/90”.
Nelle regole di “ingaggio” della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. non è previsto il caso della SCIA unitamente a procedimento autorizzatorio, in sintesi: procedimento + procedimento = c.d.s. ma SCIA + procedimento non hai mai dato, come risultato, una conferenza di servizi. Sarebbe un aggravio e non una semplificazione. La SCIA non ha valore provvedimentale.
E poi sarebbe arbitrario (secondo quali regole?) Sarebbe insensato gestire una conferenza di servizi fra una PA competente su una SCIA e una PA competente su un procedimento. Come già detto, le SCIA non costituiscono provvedimenti taciti, neppure sono impugnabili (vedi art. 19, comma 6-ter della legge 241/90), la determinazione conclusiva della c.d.s. trasformerebbe la SCIA in provvedimento autorizzatorio. Sul punto è venuto in aiuto il parere del Consiglio di Stato come chiamato in causa dal Ministero dell’Interno che, non comprendendo la questione, chiede numi (parere 2180/2018) sull’applicabilità della questione alla c.d. licenza preziosi: la Conferenza di servizi si attiva solo quando è richiesta unitamente alla domanda di autorizzazione per media e grande struttura, non anche in presenza di un esercizio di vicinato. Il Consiglio di Stato non può fare a meno di arrivare a questa conclusione verificando la natura della stessa SCIA e, quindi, l’incompatibilità della stessa con la conduzione di un procedimento autorizzatorio.
Inoltre, indagando maggiormente sulla ratio che sottende la SCIA condizionata si può notare come questa si applichi solo quando la procedura principale per l’avvio di un’attività è una SCIA ma l’avvio effettivo di quella attività è sottoposto anche a un procedimento di natura autorizzativa. Che poi qual è quella principale? Esiste una definizione?
L’esempio classico è la SCIA edilizia e l’autorizzazione paesaggistica.
Quando, invece, il procedimento principale è di natura autorizzativa, l’eventuale SCIA (contestuale) necessaria per l’esercizio effettivo dell’attività non configura una SCIA condizionata. Un esempio è la media struttura alimentare (autorizzazione + SCIA sanitaria). In questo caso la TABELLA A non indica la SCIA condizionata limitandosi a disporre: la notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL (anche reiterando la logica errata della conferenza di servizi, qui non si applicherebbe comunque).
Mutuando ancora dalla matematica si potrebbe affermare che non vale la proprietà commutativa delle adizioni per la quale variando la posizione degli addendi la somma non cambia. Nel caso della SCIA condizionata, infatti: SCIA + procedimento = SCIA condizionata mentre procedimento + SCIA = mera contestualità. Perché non potrebbe essere, quindi, sempre mera contestualità come è stato da sempre? E, comunque, il dichiarante può metterci del suo e bypassare, di fatto, la SCIA condizionata: può presentare domanda di autorizzazione e, solo dopo averla ottenuta, presentare anche la SCIA. Nessuno lo vieta, è una scelta.
Come ho detto nel post che ho linkato non è stato invento niente ma si rischia solo di far confusione. Mi sarei limitato a spiegare meglio quella che era già una prassi operativa dei SUAP: quando Tizio vuole avviare un’attività e gli occorrono varie sub-procedure talune autorizzative e altre nella forma della SCIA, le può presentare anche in modo contestuale. In questo caso, le SCIA sono comunque procedibili ma l’efficacia ai fini dell’esercizio effettivo dell’attività resta subordinata alla conclusione dei procedimenti che, se più di uno, sono gestiti tramite conferenza di servizi.