SCIA e SCIA condizionata

A volte le sciocchezze dimostrano che un argomento non è chiaro.
Premesso questo.
L’art 19 della 241 prevede che (oltre alle dichiarazioni ex art 46 e 47) anche le attestazioni, asseverazioni, pareri di organi o enti appositi possano essere sostituite, salvo i normali controlli ex post.
Le domande sono due.
La prima è relativa alla differenza con l’art 19 bis dove a causa della necessarietà di pareri e assensi la SCIA è condizionata. In cosa differiscono qst pareri da quelli dell’art 19?
La seconda è: la SCIA non dovrebbe essere giustificata dal fatto che con essa si sostituiscono accertamenti oggettivi?non capisco come possa essere sostituito un parere. Ovviamente mi piacerebbe capirne il senso come per la prima parte dell’art 19 comma 1

Grazie mille

Uno dei problemi più rilevanti del nostro ordinamento giuridico è la cattiva qualità redazionale delle norme. Molte volte le norme sono scritte e modificate di corsa, con decreti-leggi approvati notte tempo. Spesso il risultato è un accrocco di termini e la cui lettura porta a plurime interpretazioni. Vedi il DPR 160/2010 sul SUAP che introdusse la “ricevuta” sulla SCIA interpretata, da alcuni, nel senso che la SCIA non era più a efficacia immediata ma sottoposta alla condizione del rilascio di questa ricevuta intesa come previa verifica da parte dell’operatore ricevete (non stava e non sta in piedi: la ricevuta riguarda solo la certezza della consegna telematica, la SCIA è a efficacia immediata). Oppure quando una delle enne modifiche della legge 241/90 introdusse, all’art. 19, la possibilità di corredare la SCIA con le asseverazioni. Alcuni lessero la modifica come obbligo di asseverazione sempre e comunque stravolgendone la ratio visto che si tratta di una modifica semplificativa: era sottinteso, evidentemente, un “là dove previsto dalla normativa di riferimento (vedi SCIA edilizia, ad esempio). Alla fine, il legislatore intervenne nuovamente inserendo: “ove espressamente previsto dalla normativa vigente”.

Anche nel caso che citi, siamo alle solite. L’interpretazione non deve essere solo letterale. LA SCIA (prima DIA) dell’art. 19 citato nasce come caso generale che si andava a sovrapporre a tutte le disposizioni di legge che ancora prevedevano i regimi autorizzatori. Adesso, le norme che prevedono abilitazioni amm.ve nascono già con l’indicazione della SCIA o dell’autorizzazione ma lo spirito dell’art. 19 era quello che di essere una norma procedimentale trasversale, imprescindibile e applicabile là dove sussistevano le condizioni. In sintesi, se un procedimento autorizzatorio prevedeva pareri o attestazioni ma era comunque soddisfatta la condizione principale: “…il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale…”, ugualmente si applicava la SCIA (all’epoca DIA). Ad esempio, il parere ASL per l’agibilità dei fabbricati era sostituibile con l’asseverazione di un tecnico ma la vecchia prassi è andata avanti a lungo e c’è stato bisogno di sancirlo in modo espresso. Quindi, implicitamente, deve valere la stessa condizione di cui sopra anche per gli eventuali pareri connessi a quel procedimento sostituibile con la SCIA.

La SCIA condizionata è quid introdotto nel 2016 anche se non è nulla di nuovo (è una disposizione del tutto superflua). Un’attività economica, ai fini del suo esercizio effettivo può essere sottoposta a varie procedure abilitative, alcune di esse possono essere sottoforma di SCIA, alcune sottoforma di procedimenti autorizzatori. La cosa è sempre stata nella logica del SUAP. Se il soggetto presenta una SCIA, che sarebbe a efficacia immediata per definizione, ma per l’avvio effettivo dell’attività deve concludersi uno o più procedimenti autorizzatori, allora quella SCIA resta “congelata” nella sua efficacia. La SCIA è valida ma non è possibile l’avvio effettivo dell’attività.

Da parte mia non avrei inventato la “SCIA condizionata”, mi sarei limitato a sancire quella che era già una prassi operativa dei SUAP assai consolidata: nell’ambito di un procedimento unico composto da varie sub-procedure presentate in modo contestuale, talune autorizzative e altre nella forma della SCIA, tutte necessarie all’avvio di una certa attività, le SCIA sono comunque procedibili ma l’efficacia ai fini dell’esercizio effettivo dell’attività resta subordinata alla conclusione del procedimento unico nel suo complesso. In questo ambito, poi, se ricorrono le condizioni dell’art. 14 della legge 241/90, limitatamente ai procedimenti autorizzatori (sottolineo “limitatamente”), sarà indetta la conferenza di servizi: sicuramente la SCIA non partecipa alla conferenza dei servizi, sarebbe un aggravio procedimentale (anche per questo particolare la norma è scritta malamente).

Grazie mille, l’importante è che non sia una mia sbagliata lettura della norma!

Buonasera a lei,
mi conferma che per l’esercizio di attività residenziale e semiresidenziale l’autorizzazione non è sostituibile da Scia?ma non capisco i motivo essendo tutte autocertificazioni o circostanze e requisiti asseverabili da tecnici…
grazie

altro dubbio improvviso…quando la SCIA è conformabile ex art 19 c 3 comunque si sospende nelle more della regolarizzazione o se l’attività non è pericolosa può procedere in attesa della regolarizzazione?
sempre grazie per l’aiuto