La SCIA sostituisce autorizzazioni solo per l'avvio di quali attività?

Buongiorno, non mi è chiaro un concetto generale inerente la SCIA: il termine “inizio attività” mi ha sempre lasciato intendere che essa potesse riguardare solo ed esclusivamente comunicazioni inerenti l’avvio di un’attività economica di impresa, commerciale, artigianale o per alcune attività edilizie, per le quali l’autorizzazione è sostituita dalla SCIA, entro i limiti indicati dall’art.19 L.241/1990. Tuttavia l’articolo parla di “ogni atto di autorizzazione” e non solo di autorizzazioni per attività “economiche”. Quindi, anche nel caso di autorizzazioni non legate ad un avvio di impresa o attività edilizia, il privato deve fare una SCIA? Ad esempio, per assurdo, se fosse prevista l’autorizzazione ad andare gratis alle terme, senza limiti numerici o di risorse, per ogni cittadino over 65 anni residente in Comuni per i quali l’ARPA ha indicato una qualità dell’aria sopra un certo indicatore, in quel caso la relativa autorizzazione, rilevabile solo da oggettivi requisiti e presupposti, sarebbe sostituita da una SCIA??
Grazie per il chiarimento, un cordiale saluto.

Al comma 1 dell’art. 19 che citato è dettata una specificazione in questo senso: “… per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale…”. Va da sé che nei fatti si sostanzi in una dichiarazione privata, con valore di abilitazione necessaria (prevista da una legge) e a efficacia immediata, finalizzata all’esercizio di un’attività di natura imprenditoriale.

Oggi le norme nascono già con l’indicazione della SCIA per fare questo o quello ma la disposizione della legge 241/90 si limita a quel campo di applicazione. Qualche norma ha preso a prestito il concetto e ha declinato l’istituto della SCIA in senso più lato (vedi edilizia, prevenzione incendi). Quindi, in via generale resta confinata entro l’esercizio di un’attività imprenditoriale. Sono fatti salvi i casi in cui norme di settore la usino per intraprendere/realizzare/utilizzare un quid anche non imprenditoriale. Diciamo che la SCIA, casi particolari a parte, quando esce dall’ambito legato all’esercizio di un’attività imprenditoriale, lascia il posto alla mera autodichiarazione o certificazione tecnica o asseverazione.

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Grazie della celere risposta, tuttavia, ad una più attenta lettura dell’incipit dell’art.19, quel “per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale” mi pare proprio che non sia riferito a “ogni tipo di autorizzazione”, bensì sia riferito specificatamente a quanto precede immediatamente nella frase, ossia: “COMPRESE LE DOMANDE PER LE ISCRIZIONI IN ALBI O RUOLI RICHIESTE per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale…”.
Ecco quindi da dove sorge nello specifico il mio dubbio: la SCIA, in base alle sole disposizioni della L.241/1990, senza quindi considerare la successiva e concreta applicazione di fatto di questo istituto, sembrerebbe poter riguardare non unicamente le attività imprenditoriali ma, per l’appunto, “ogni tipo di autorizzazione”.
Per rispondere al caso esemplificativo da me delineato (anche se un po’ per assurdo), in quella fattispecie, il cittadino in possesso di quei due requisiti/presupposti oggettivi e non discrezionali dovrebbe presentarsi alle terme con dichiarazione sostitutiva?
Grazie ancora, buona serata.

Per ciascuna fattispecie non ordinaria e non tassativamente disciplinata a norma di legge, come la casistica riportata, sarà l’ente preposto a stabilire le modalità di trasmissione e valutazione della richiesta sulla base delle procedure ordinarie. Si tratta comunque di un procedimento amministrativo.

La legislazione non è un dogma religioso e chiaramente non deve essere interpretato a livello universale quale sacra volontà dei padri fondatori ovvero dell’eccelso leader di turno. Ogni normativa indicherà il proprio campo di applicazione, che operativamente dovrà essere debitamente limitato, lasciando le competenze residue per fattispecie non tassativamente ricomprese alle attribuzioni derivanti da altri combinati disposti ovvero per assimilazione ad altre procedure esistenti.

Trattandosi, nel caso in esame, di una domanda volta ad ottenere ovvero far valere un proprio diritto normato da una legge locale più o meno temporanea, l’ente preposto alla valutazione delle istanze indicherà la modalità da seguire per l’invio della domanda, che in tal caso, non essendo altrimenti normata, potrà essere trasmessa mediante strumenti certificati ovvero comunque accettati dall’ente, come possa essere la compilazione telematica su portale dedicato, l’invio PEC, ovvero il deposito di istanza cartacea al protocollo, ovvero la dichiarazione sostitutiva, qualora strettamente contemplata dalla normativa che attribuisce il diritto.

Credo che per l’utilizzo della SCIA il discrimine non sia tanto tra attività d’impresa e attività di privati, visto che esistono situazioni in cui può essere il privato ad organizzare - ad esempio - somministrazioni temporanee o altri eventi di natura non imprenditoriale e quindi ad essere comunque tenuto a presentare la SCIA.

Piuttosto, occorre verificare che:

  • l’attività in questione sia subordinata al rilascio di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato;
  • l’interlocutore sia la pubblica amministrazione.

Per venire al caso ipotizzato nel primo post: che io sappia, non è prevista alcuna autorizzazione, licenza, ecc. per andare alle terme e tanto meno la “Società Terme” è una pubblica amministrazione titolata a ricevere la SCIA sostitutiva dei suddetti titoli…

Verosimilmente, ci saranno alcune agevolazioni economiche per i cittadini che hanno certi requisiti (età, luogo di residenza, ecc.), ma in questi casi al privato avente diritto sarebbe sufficiente operare con autocertificazione, se il requisito deve essere dimostrato direttamente alla “Società Terme”.

Se invece l’interlocutore è un ente pubblico, non servirebbe neppure l’autocertificazione, visto che “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento” sono già in possesso della pubblica amministrazione.