La sentenza della corte di Cassazione ( sez.lavoro) n.25525 del 17/9/2025 può essere applicata alla posizione lavorativa di un istruttore direttivo ex cat.D che ha rassegnato le dimissioni l’ anno 2019, e con due rapporti di lavoro in due comuni che avevano stipulato convenzione per l’ utilizzo congiunto del dipendente.
Il predetto Istruttore ha dovuto restituire i buoni pasto erogati dal comune in cui era titolare, perché non erano previsti nell’ altro comune in convenzione?
Inoltre era necessario restituire i buoni pasto erogati?
Il dipendente che azione potrebbe avanzare per fare valere la sua pretesa?
Si ringrazia anticipatamente.

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sul diritto del lavoro e sui principi che regolano i rapporti di lavoro nel settore pubblico, in particolare per quanto riguarda i benefici accessori come i buoni pasto.
In generale, i diritti e gli obblighi dei lavoratori pubblici sono definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili, dalle leggi specifiche che regolano il pubblico impiego e dalle convenzioni stipulate tra le parti. La questione dei buoni pasto rientra nella categoria dei benefici accessori, che possono essere regolati diversamente a seconda dell’ente di appartenenza e delle specifiche convenzioni tra enti.
Norme relative alla teoria:
- Articoli 2099 e seguenti del Codice Civile: Regolano il rapporto di lavoro subordinato, inclusi i diritti e gli obblighi delle parti.
- Legge 150/2009 (Riforma Brunetta): Introduce specifiche disposizioni per il pubblico impiego.
- CCNL per il settore del pubblico impiego: Stabilisce condizioni di lavoro, retribuzioni e benefici accessori per i dipendenti pubblici.
Esempio concreto:
Se un dipendente pubblico lavora per due enti che hanno stipulato una convenzione per l’utilizzo congiunto del suo servizio, i termini di tale convenzione, inclusi i benefici come i buoni pasto, dovrebbero essere chiaramente definiti. Se uno dei due enti non prevede i buoni pasto, la questione della loro erogazione e eventuale restituzione dipenderà dagli accordi specifici e dalle politiche interne degli enti coinvolti.
Azioni possibili per il dipendente:
Il dipendente potrebbe:
- Ricorso amministrativo interno: Presentare un reclamo formale agli enti coinvolti, chiedendo la revisione della decisione.
- Ricorso legale: Se il reclamo non porta a una soluzione soddisfacente, il dipendente potrebbe valutare l’opportunità di un ricorso legale, basandosi sui principi del diritto del lavoro e sulle specifiche disposizioni contrattuali e convenzionali applicabili.
Conclusione:
La sentenza della Corte di Cassazione n. 25525 del 17/9/2025, senza conoscere i dettagli specifici, potrebbe fornire un precedente rilevante se affronta questioni simili. Tuttavia, l’applicabilità dipenderà dai fatti specifici del caso, dalle disposizioni contrattuali e dalle norme legali pertinenti. È consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto del lavoro pubblico per una valutazione dettagliata della situazione.
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Bibliografia:
- Codice Civile Italiano: Codice Civile
- Legge 150/2009 (Riforma Brunetta): Legge 150/2009
- CCNL Pubblico Impiego: ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni