La stabilizzazione dei precari ex d.l. 44/2023 ha natura concorsuale - Cons.Stato sez. V sent. 8141 21.10.2025

Il caso riguarda l’annullamento in autotutela da parte del Comune di Acquaro della procedura di stabilizzazione ex art. 3, comma 5, D.L. 44/2023, con cui un dipendente precario era stato assunto a tempo indeterminato.
Il Comune aveva motivato l’annullamento per mancato rispetto della quota del 50% dei posti riservati a procedura aperta.
Il TAR Calabria aveva declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario, ritenendo la controversia attinente a un diritto soggettivo derivante dal rapporto di lavoro.
L’appellante sosteneva che la controversia riguardasse l’esercizio del potere pubblicistico di autotutela e non il mero rapporto di lavoro, e che dunque la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo.
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello, affermando che:
• la procedura di stabilizzazione in questione ha natura concorsuale, non meramente ricognitiva o automatica;
• l’annullamento incide su un atto di macro-organizzazione e non su una fase di gestione del rapporto di lavoro;
• pertanto, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato distingue due tipologie di stabilizzazione:

  1. Stabilizzazione “diretta”
    – priva di selezione, fondata solo sulla verifica di requisiti oggettivi (anzianità, titoli, ecc.);
    – natura privatistica → giurisdizione del giudice ordinario.
  2. Stabilizzazione “mediata” da procedura concorsuale (come nel D.L. 44/2023)
    – richiede un colloquio selettivo, valutazione comparativa e graduatoria finale;
    – comporta esercizio di potere discrezionale della P.A.;
    – assimilabile a procedura concorsuale pubblica → giurisdizione del giudice amministrativo.

Richiami giurisprudenziali
Cons. Stato, Ad. Plen. 22 maggio 2024, n. 779: definisce come concorsuali le procedure con bando, valutazione comparativa e graduatoria finale.
Cons. Stato, V, 3 gennaio 2025, n. 31 e III, 15 giugno 2020, n. 3801: le stabilizzazioni fondate su selezioni comparative sono “concorsuali” a tutti gli effetti.

PRINCIPI AFFERMATI:
La stabilizzazione ex D.L. 44/2023 è una selezione comparativa e selettiva, non una mera regolarizzazione di rapporti.
• Il colloquio selettivo previsto dal comma 5 implica esercizio di discrezionalità amministrativa.
• Ne consegue che:
• la stabilizzazione rientra tra le procedure concorsuali di reclutamento ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. 165/2001;
• la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, anche se il contratto di lavoro è già stato stipulato;
• l’annullamento della procedura travolge automaticamente il contratto (“effetto caducante”), come avviene per gli appalti pubblici

IN SINTESI

La stabilizzazione prevista dal D.L. 44/2023, art. 3, comma 5, non è una semplice regolarizzazione di rapporti precari, ma una procedura concorsuale semplificata:
• è selettiva (colloquio, graduatoria, discrezionalità),
• rientra nel paradigma costituzionale dell’accesso per concorso (art. 97 Cost.),
• e va trattata, anche ai fini giurisdizionali e sostanziali, come una forma di reclutamento pubblico a tutti gli effetti

Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 25 05 2025) 21 10 2025, n. 8141 sulla natura delle stabilizzazioni dl 44 2025.pdf (74,2 KB)

PRIMO GRADO (TAR CZ)
TAR CALABRIA CZ sez 2 sent 729-2025 primo grado di sent CDS V 8141-2025 Natura stab dl 44-2023.pdf (166,8 KB)

*peraltro, per non sminuire il ruolo di precari di altri inquadramenti in stabilizzazione, va sottolineato come già Cons. Stato, sez. III, sent.7070/2019 precisa che, alla stabilizzazione consistente in una procedura selettiva di conferma nelle funzioni già svolte di personale precario che quella stessa qualifica ha conseguito tramite pubblico concorso, si addice, secondo l’ indirizzo delle Sezioni Unite di Cassazione, il carattere “concorsuale” (sono richiamate a tal proposito (Cass. Civ. SS.UU., nn. 29915/2017; 19166/2017; 24904/11; 1778/11; 16041/10, oltre a Cons. Stato sez. III, n. 6821/2018).
La principale differenza con le stabilizzazioni ex d.l. 44/2023 (e con quelle da progetti PNRR, che riprendono lo stesso schema) sta nel fatto che solo in questi ultimi casi si è in presenza di discrezionalità amministrativa (non così per il resto, per il quale si parla di atti vincolati).