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Consiglio di Stato n. 2384/2025: illegittimo l’oscuramento integrale dell’offerta tecnica

CONTENUTO

Il Consiglio di Stato, con la sent. n. 2384/2025, ha chiarito i confini tra trasparenza amministrativa e tutela dei segreti industriali nelle gare d’appalto. Secondo i giudici, la stazione appaltante non può procedere all’oscuramento integralmente dell’offerta tecnica presentata da un operatore economico.

Il principio cardine espresso nella pronuncia stabilisce che la tutela del segreto non è un salvacondotto per l’opacità totale: il segreto vale esclusivamente per le singole parti dell’offerta che siano state specificamente individuate e analiticamente motivate dall’offerente in fase di presentazione. La stazione appaltante ha l’obbligo di effettuare un puntuale controllo istruttorio sulla fondatezza di tali motivazioni, verificando che gli elementi indicati rientrino effettivamente nella nozione di segreti tecnici o commerciali definita dall’art. 98 d.lgs. 30/2005.

Il quadro normativo di riferimento si fonda sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in particolare sull’art. 35, co. 4, lett. a, d.lgs. 36/2023 e sull’art. 36 d.lgs. 36/2023, che disciplinano l’accesso agli atti e le relative esclusioni. Il diritto alla riservatezza dell’impresa deve quindi recedere di fronte all’esigenza di controllo sul corretto operato della PA, salvo per quegli specifici “asset” conoscitivi che giustificano la protezione della proprietà industriale.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della sentenza è l’impossibilità per la PA di accogliere acriticamente richieste di segretazione totale delle offerte. L’accesso deve essere la regola, mentre l’oscuramento rappresenta un’eccezione che richiede una motivazione specifica e una verifica istruttoria rigorosa da parte del RUP o del personale competente.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è necessaria una particolare cautela nella gestione delle istanze di accesso agli atti e nella fase di pubblicazione dei verbali. Un oscuramento integrale o non motivato dell’offerta tecnica potrebbe configurare un vizio di legittimità degli atti di gara, con possibili profili di responsabilità dirigenziale o disciplinare in caso di soccombenza dell’ente in sede giudiziale. Occorre sempre esigere dall’operatore economico la prova che la rivelazione di determinati dati possa arrecare un pregiudizio concreto ai sensi del Codice della proprietà industriale.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della disciplina sui Contratti Pubblici. È fondamentale conoscere il bilanciamento tra l’istituto dell’accesso (L. 241/1990) e le deroghe specifiche contenute nel d.lgs. 36/2023. Il collegamento principale è con il principio di trasparenza e la tutela della concorrenza.

PAROLE CHIAVE

Accesso agli atti, Offerta tecnica, Segreto commerciale, Contratti pubblici, d.lgs. 36/2023, Trasparenza, Proprietà industriale.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Consiglio di Stato, sent. n. 2384/2025: sentenza che nega la possibilità di oscuramento integrale dell’offerta tecnica nelle gare d’appalto.
  2. Art. 35, co. 4, lett. a, d.lgs. 36/2023: norma del nuovo Codice dei Contratti relativa all’accesso agli atti e alle eccezioni per segreti tecnici.
  3. Art. 36 d.lgs. 36/2023: disciplina le modalità e i limiti dell’accesso agli atti nelle procedure di affidamento.
  4. Art. 98 d.lgs. 30/2005: definizione normativa dei segreti commerciali e dei requisiti per la loro protezione.

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