La stazione appaltante non deve oscurare dati e informazioni dell’offerta tecnica - www.anticorruzione.it La stazione appaltante non deve oscurare dati e informazioni dell’offerta tecnica - www.anticorruzione.it
CONSIGLIO DI STATO: LA STAZIONE APPALTANTE NON DEVE OSCURARE DATI E INFORMAZIONI DELL’OFFERTA TECNICA
CONTENUTO
Il Consiglio di Stato ha recentemente delineato i confini del diritto di accesso nel settore dei contratti pubblici, stabilendo un principio di fondamentale importanza operativa: la stazione appaltante non può oscurare integralmente l’offerta tecnica presentata da un operatore economico.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, l’amministrazione ha l’obbligo di effettuare una verifica in modo concreto per individuare quali specifiche parti del documento contengano effettivamente segreti tecnici o commerciali. Non è ammesso, pertanto, l’accoglimento di dichiarazioni generiche rese dall’offerente in ordine alla riservatezza dei propri dati.
Il quadro normativo su cui si fonda questa decisione comprende:
- L’art. 36 d.lgs. 36/2023: norma cardine che disciplina l’accesso agli atti e i relativi limiti all’interno del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
- L’art. 98 d.lgs. 30/2005: riferimento essenziale per definire correttamente la nozione di segreto industriale, impedendo interpretazioni eccessivamente estensive che finirebbero per ledere il principio di trasparenza.
Il compito della stazione appaltante è dunque quello di agire come garante del corretto bilanciamento tra il diritto alla riservatezza del know-how aziendale e il diritto dei competitor di accedere ai documenti di gara per verificare la legittimità delle operazioni di valutazione.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico della pronuncia è l’imposizione di un onere motivazionale e istruttorio più rigoroso in capo alla PA. L’oscuramento deve essere un’eccezione mirata e documentata, mai una scelta automatica o basata su clausole di stile dell’impresa partecipante.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’istruttoria delle istanze di accesso, deve evitare l’adesione acritica alle richieste di segretazione avanzate dai concorrenti. L’oscuramento integrale non motivato espone l’amministrazione a ricorsi dinanzi al giudice amministrativo per violazione delle norme sulla trasparenza e sul diritto di difesa. Occorre redigere verbali o provvedimenti che specifichino la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 98 d.lgs. 30/2005.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito della disciplina dei Contratti Pubblici e del Diritto Amministrativo (accesso documentale vs accesso difensivo). È fondamentale studiare il raccordo tra la trasparenza amministrativa e la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento all’integrazione tra il d.lgs. 36/2023 e il d.lgs. 30/2005.
PAROLE CHIAVE
Accesso agli atti, Offerta tecnica, Segreti tecnici e commerciali, Stazione appaltante, d.lgs. 36/2023, Consiglio di Stato, Trasparenza.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 36 d.lgs. 36/2023: Disciplina l’accesso agli atti e le ipotesi di differimento e limitazione nella materia dei contratti pubblici.
- Art. 98 d.lgs. 30/2005: Articolo del Codice della proprietà industriale che stabilisce i requisiti affinché un’informazione aziendale sia considerata segreto commerciale protetto.
- Consiglio di Stato: Organo giurisprudenziale autore della decisione che impone la verifica concreta sulle istanze di oscuramento delle offerte.

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