Laboratorio artigianale alimentare all'interno del mercato

Buongiorno, nel nostro Comune (Regione Lazio) si sta diffondendo tra gli esercizi posti nei box dei mercati, da parte di operatori commerciali titolari della concessione di più box adiacenti all’interno della stessa struttura, la trasmissione di Scia di laboratorio artigianale per la preparazione di carni pronte a cuocere o cotte, in uno dei box a disposizione. Viene allegata alla Scia la planimetria dove è ben evidenziata la suddivisione tra l’esistente attività di vendita al dettaglio delle carni fresche e il laboratorio successivamente creato. Recentemente però è pervenuta Scia per apertura di laboratorio artigianale alimentare dove, dalla piantina planimetrica, non si evince la distinzione tra le due attività e dove addirittura sembra sia avvenuta una vera e propria trasformazione della attività già esistente. La domanda è la seguente: è legittimo, in materia di commercio su area pubblica, modificare totalmente un’attività esistente al dettaglio, nel nostro caso di carni fresche, per far posto a quella di solo laboratorio artigianale?

ci sono vari aspetti da considerare. Il primo riguarda la tipologia di concessione. Il commercio su AAPP, compresi chioschi e simili, si può base su una concessione condizionata a una determina tipologia di prodotti pena la decadenza. Quindi, la prima cosa da fare è verificare questo.
Se quanto detto sopra non rappresenta un problema, il fatto che l’esercente appronti una zona preparazione al suo esercizio già abitato alla vendita alimenti non rappresenta un quid di illegittimo. E’ solo una mera modifica dell’attività. SI può fare.
Non comprendo bene che cosa intendi per SCIA di laboratorio artigianale. Ai sensi di che cosa è presentata quella SCIA. Ritengo che l’unico presupposto sia il Reg. CE 852/04 dato che trattasi di variazione tipologia produttiva: da esercizio senza preparazione ad esercizio con preparazione. La notifica ex art. 6 del Reg. CE 852/04, alias SCIA sanitaria, non prevede l’allegazione di alcunché

Per SCIA laboratorio artigianale intendo “Apertura laboratorio artigianale alimentare” utilizzando l’apposito modello da inviare all’ufficio Suap dove la fattispecie che ricorre è una vera e propria SCIA di avvio. Solitamente le SCIA di avvio, per il commercio su AAPP, vengono prodotte all’ufficio Suap esclusivamente per le compravendite dell’azienda o affitti di azienda. In definitiva per i subingressi. Come si sa le concessioni e le conseguenti autorizzazioni al commercio su AAPP vengono rilasciate solo attraverso avvisi pubblici. Posso comprendere che, aprire all’interno di una esistente concessione/autorizzazione su AAPP, un laboratorio artigianale alimentare possa non costituire un problema se è concomitante alla vendita al dettaglio originaria, utilizzando una parte dello spazio avuto in concessione. Quello che mi lascia perplesso invece è il trasformare completamente una attività al dettaglio su AAPP autorizzata con il predetto avviso pubblico, utilizzando tutto lo spazio avuto in concessione, con una di tipo artigianale, che tra l’altro, verrà esercitata con una semplice segnalazione di inizio attività e non con un rilascio di concessione/autorizzazione vero e proprio. Spero di essere stato più esaustivo.

Non conosco la disciplina della Regione Lazio, ma solitamente il titolo autorizzatorio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo (notifica ATS).

Il titolo autorizzatorio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è costituito dall’autorizzazione su posteggi dati in concessione.

Il titolare di un’autorizzazione su posteggi dati in concessione per il commercio (e/o la somministrazione) di prodotti alimentari non ha alcun bisogno di presentare una Scia per “apertura laboratorio artigianale alimentare” per potere effettuare “la preparazione di carni pronte a cuocere o cotte”. Direi anzi che una Scia del genere sarebbe irricevibile, perché per “laboratorio artigianale” intenderei un locale reale, situato in una sede fissa e nella materiale disponibilità dell’artigiano/privato, e non un luogo adibito al commercio su aree pubbliche, attrezzato o meno, coperto o scoperto…
In pratica, sarebbe un uso improprio di un posteggio dato in concessione esclusivamente per l’esercizio del commercio su area pubblica.

P.S.:
Il titolare di un’autorizzazione su posteggi dati in concessione per il commercio (e/o la somministrazione) di prodotti alimentari non ha alcun bisogno di presentare una Scia per “apertura laboratorio artigianale alimentare” per potere effettuare “la preparazione di carni pronte a cuocere o cotte”, ovviamente se tale manipolazione di alimenti è finalizzata alla vendita/somministrazione diretta nell’ambito dell’attività commerciale svolta su area pubblica.

Se invece la manipolazione di alimenti è di fatto un’attività produttiva finalizzata, ad esempio, alla fornitura ad altri commercianti o ad altre tipologie di vendita, ecco che diventa una cosa totalmente differente e sicuramente vietata nell’ambito di un posteggio in concessione per il commercio su area pubblica.

Non esiste la scia per laboratorio artigianale (non so di una eventuale norma laziale). L’attività artigiana è libera. Ti chiedo di fornirmi gli estremi legali ai sensi dei quali viene fatta la SCIA. il portale non fonte del diritto. A parere mio, codesta SCIA è una notifica sanitaria ex reg. CE 852/04. Nel caso di specie, una mera notifica sanitaria per modifica attività. Rileva solo da un unto di vista igieni-sanitario e non amministrativo nel senso di abilitativo.

A prescindere da quello che eventualmente prevede la disciplina regionale del Lazio in materia di avvio di un laboratorio artigianale, a mio giudizio nel caso in questione è proprio il concetto di base che è sbagliato: se un’area di cui il comune ha la disponibilità viene data in concessione espressamente per la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, con tanto di autorizzazione in tal senso, sotto il profilo formale tale area pubblica non può diventare in tutto o in parte un “laboratorio artigianale”, perché vorrebbe dire stravolgere la finalità della concessione.

Vedo che non ci sono riferimenti normativi. Rammenta che una abilitazione amministrativa (SCIA o autorizzazione) è imposta da una norma avente valore di legge. Una legge definisce un campo applicativo e le relative autorizzazioni (anche nella forma della SCIA), se Tizio, esercitando la sua attività, entra nel campo applicativo di quella legge, allora a lui si applica la relativa procedura abilitativa.

La LR laziale 3/2015 sull’artigianato non prevede abilitazioni (a meno che non mi sia perso qualcosa)

Confermo che, secondo me, codesta SCIA, per quanto carente dei presupposti normativi, non sia altro che una notifica sanitaria ex Reg. CE 852/04.

In altre parole, se il soggetto non presentasse la SCIA in questione, quale sanzione applicheresti?
Se fosse laboratorio artigiano non alimentare applicheresti ugualmente una SCIA?