A mente dell’art. 79 del d.lgs. n. 59/2010, 1-bis. “Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni”.
Detto questo occorre andare a vedere la definizione nella legge 84/2006:
Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra
In assenza di una norma come quella Toscana (di cui dubito la legittimità in base ai principi del DL 1/2012) , direi che il ritiro e la consegna dei capi non è una sub-attività che rientra nella definizione. In conclusione, la vedo un’attività di libero esercizio.
Vedi anche: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Lavanderie_self-service_nota_prot.18690.pdf