Le collaborazioni esterne non valgono per le progressioni verticali - Le Autonomie Le collaborazioni esterne non valgono per le progressioni verticali - Le Autonomie
Art. 52 d.lgs. 165/2001: le collaborazioni esterne non valgono come servizio per le progressioni verticali
CONTENUTO
Il principio fondamentale che emerge dall’analisi della normativa vigente stabilisce che, nell’ambito delle progressioni verticali, le collaborazioni esterne non possono essere considerate come servizio utile ai fini delle selezioni interne.
Il quadro normativo di riferimento è l’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, il quale disciplina le procedure per il passaggio tra aree funzionali diverse. Secondo tale disposizione, il servizio valutabile deve essere riconducibile a quello propriamente prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, escludendo dunque forme contrattuali esterne o di collaborazione.
Il ragionamento giuridico alla base di tale esclusione si fonda sulla necessità di garantire un equilibrio tra la valorizzazione delle risorse interne e il principio costituzionale del pubblico concorso. In particolare, l’art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001 impone alle amministrazioni di garantire un adeguato accesso dall’esterno. Includere le collaborazioni esterne nel computo del servizio utile per le progressioni verticali snaturerebbe la finalità della norma, che mira a premiare l’esperienza maturata all’interno del rapporto di lavoro subordinato con l’amministrazione, rispettando al contempo le riserve di posti per i candidati esterni.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico di tale orientamento è l’esclusione di qualsiasi incarico di collaborazione dal computo dell’anzianità o dell’esperienza richiesta dai bandi per le progressioni verticali. Per maturare i requisiti necessari al salto di categoria, viene riconosciuto esclusivamente il servizio di ruolo o comunque prestato in regime di subordinazione.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: in fase di partecipazione alle selezioni per le progressioni tra le aree, è necessario essere consapevoli che eventuali periodi di collaborazione coordinata e continuativa o altri incarichi esterni non verranno conteggiati. In sede di redazione dei bandi, i responsabili del personale devono evitare l’inserimento di clausole che equiparino tali collaborazioni al servizio prestato, per scongiurare l’annullamento degli atti e profili di responsabilità.
- Per il Concorsista: il tema è centrale nella materia del Pubblico Impiego e del Diritto Amministrativo. È essenziale conoscere il meccanismo di accesso alle qualifiche superiori e i limiti posti dall’art. 52 d.lgs. 165/2001, con particolare riferimento al bilanciamento tra mobilità verticale e l’obbligo di accesso dall’esterno previsto dall’art. 35 dello stesso decreto.
PAROLE CHIAVE
Progressioni verticali, Collaborazioni esterne, Servizio utile, Art. 52 d.lgs. 165/2001, Accesso dall’esterno.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001: Disciplina il passaggio dei dipendenti pubblici da un’area all’altra (progressioni verticali) e i requisiti di esperienza richiesti.
- Art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001: Norma che impone alle Pubbliche Amministrazioni di garantire un adeguato accesso dall’esterno tramite concorso pubblico nelle procedure di reclutamento e progressione.
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