Legge 13 dicembre 2023, n. 190 - Disciplina della professione di guida turistica

Legge 13 dicembre 2023, n. 190 - Disciplina della professione di guida turistica

Entrata in vigore: 17/12/2023

La legge sul riordino della professione della guida turistica era attesa da circa 10 anni. La riforma era stata inserita nel PNRR rappresentando, quindi, un obiettivo ineludibile.

Si veda questo articolo: Guide turistiche, Agta: bene Santanchè, Ministero pronto a lavorare su riforma

Il settore è in stallo anche per una serie di vicende giudiziali a seguito della legge europea 2013 (legge 97/2013) in materia di tutela della concorrenza che sancì il carattere nazionale della professione inibendo la possibilità di sub-abilitazioni di ambito territoriale. Si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 5213/2020. La riforma è sicuramente complessa a causa dell’intreccio di competenze fra Stato (definizione delle professioni) e Regioni (turismo in generale).

I punti essenziali della legge:

  • viene fornita la definizione e l’oggetto della professione di guida turistica. In sintesi, costituiscono attività propria della professione l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate, del valore e del significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano;

  • l’esercizio dell’attività è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione e alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale istituito presso il Ministero del turismo. Non sono previste procedure abilitative ulteriori (SCIA / autorizzazione di competenza comunale o regionale). In particolare, sono iscritti nell’elenco: coloro che hanno superato l’esame; coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’abilitazione estera; coloro che sono già abilitati alla data di entrata in vigore della legge (17/12/2023);

  • sono delineati i requisiti professionali e morali per l’accesso all’esame e, quindi, alla professione. L’esame di abilitazione all’esercizio della professione è indetto con cadenza almeno annuale dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica;

  • agli iscritti nell’elenco nazionale è consentito l’esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione;

  • le guide turistiche hanno l’obbligo di aggiornamento professionale con cadenza triennale. Seguiranno decreti attuativi per la disciplina di questo aspetto;

  • si ribadisce, a tutela dei professionisti e della libera concorrenza, che negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall’articolo 101 del d.lgs. n. 42/2004, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato. Inoltre, la guida gode dell’ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano l’attività appartenenti allo Stato, a Enti pubblici e territoriali e a istituti religiosi.

  • viene disciplinato l’esercizio di guide estere a carattere temporaneo (ammesso liberamente per l’accompagnamento di turisti) e il sintema di rinascimento per l’esercizio stabile;

  • le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali. Per questo saranno adottati uno o più decreti ministeriali previa intesa in conferenza stato-regioni;

  • è fatto divieto ad agenzie di viaggio e a ogni altro intermediario affine di avvalersi ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale;

  • in via transitoria viene stabilito che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge sono iscritte, a domanda, nell’elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell’elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

Scarca la legge:
Legge_190_2023_guida-turistica.pdf (52,3 KB)