Legge 16/2025 - pubblico spettacolo fino a 2.000 persone

Buonasera, vista la Legge di conversione del D.L. 101/2024 recentemente approvata, con riferimento all’art.7 comma 2 (del D.L.) in cui si prevede che “… dal 1° gennaio 2025 per la realizzazione di spettacoli dal vivo (…) che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente (…) destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato (…) è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività …”
mi viene un dubbio:
si possono ancora applicare le disposizioni dell’art.38 bis comma 2 del D.L. 76/2020 ovvero allegare alla SCIA la relazione asseverata del tecnico o si torna all’esame della CCVLPS per eventi con capienza > 200 persone?
Nella nuova legge non si dice nulla in merito e l’art.38 bis comma 2 fa riferimento al comma 1 che aveva validità sino al 31/12/2024.

Ad uso di tutti i lettori, si tratta dell’art. 7, comma 2 del DL n. 201/2024 (come convertito con legge n. 16/2025).

Qua ne abbiamo già parlato:

Per l’applicazione del diritto nel tempo, l’art. 38-bis è da intendersi disapplicato. Vedi l’art. 15 delle Preleggi.

Le ipotesi ulteriori rispetto a quelle disciplinate dall’art. 7, comma 2 citato resta regolate dal TULPS in accezione ordinaria

Grazie per il suo commento che condivido.
Tuttavia segnalo che anche ANCI nella informativa datata Gennaio 2025 pag.9 “chiarisce?” che per questo tipo di eventi debba essere presentata SCIA evitando la convocazione della Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo e quindi senza necessità di rilascio dell’agibilità ex 80 TULPS.

Fermo restando che la norma parla solo della semplificazione del regime amministrativo senza alcun riferimento a quello tecnico, laddove si applichino le disposizioni del TULPS in accezione ordinaria di fatto la semplificazione si sostanzierebbe nella non necessità di rilasciare la licenza ai sensi dell’art.68 TULPS.

Forse sarebbe il caso di rivedere e completare la norma!?!

Concordo, è chairo che se si ovesse rilasciare un’autrozzazione non si applicherebbe la SCIA. Mi pare tautologico.