LEGGE 23 luglio 2021, n. 106
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali. (21G00116)
(GU n.176 del 24-7-2021 - Suppl. Ordinario n. 25)
Vigente al: 25-7-2021
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/24/21G00116/sg
«Art. 32-bis (Autorizzazione alla vendita di dispositivi di
protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio). -
- Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita
di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia,
nonche’ di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e
protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro
dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime
finalita’ protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei
dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di
monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante
in relazione alla destinazione d’uso degli stessi».
«Art. 56-bis (Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche). -
- In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni
possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle
concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee
guida di cui all’allegato A annesso al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre
2020, entro il termine stabilito dall’articolo 26-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere
verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la
regolarita’ contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo
periodo.