Legge 241/1990 - articolo 2 termini conclusione del procedimento

Salve, vorrei un chiarimento circa quanto disposto dalla L.241/1990 articolo 2, in merito ai termini della conclusione del procedimento amministrativo.
L’articolo 2 al comma 2 enuncia “i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”, continua al comma 3 nel secondo periodo, " Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza."
Rispetto a quanto enunciato dai due commi, qual è la differenza?

Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La L. 241/1990, nota come legge sulla procedura amministrativa, stabilisce le regole generali per l’azione amministrativa, inclusi i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi. La tua domanda riguarda specificamente l’articolo 2, commi 2 e 3, che trattano dei termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi.

Teoria generale del diritto:
Nel diritto amministrativo, il termine per la conclusione di un procedimento amministrativo è il lasso di tempo entro il quale l’amministrazione deve adottare una decisione finale. Questo termine è fondamentale per garantire certezza ai cittadini e alle imprese riguardo ai tempi di attesa per le decisioni delle amministrazioni.

Norme relative alla teoria:

  • Articolo 2, comma 2, L. 241/1990: Stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
  • Articolo 2, comma 3, L. 241/1990: Prevede che gli enti pubblici nazionali possono stabilire, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di propria competenza.

Esempio concreto:
Immaginiamo un cittadino che presenta una richiesta di autorizzazione edilizia a un ente pubblico nazionale. Secondo l’articolo 2, comma 2, l’ente avrebbe inizialmente 30 giorni per concludere il procedimento. Tuttavia, se l’ente, in base al proprio ordinamento e alla complessità del procedimento, ha stabilito un termine di 60 giorni per la conclusione di tali procedimenti, questo termine più lungo (ma non superiore a 90 giorni come da comma 3) sarà quello applicabile.

Conclusione sintetica:
La differenza principale tra i commi 2 e 3 dell’articolo 2 della L. 241/1990 risiede nella flessibilità concessa agli enti pubblici nazionali di estendere il termine per la conclusione dei procedimenti fino a un massimo di 90 giorni, rispetto al termine standard di 30 giorni previsto per i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Questo permette un adattamento dei termini in base alla complessità e alle specificità dei vari procedimenti.

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Bibliografia:

  • Testo della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.