Legge 30 dicembre 2023, n. 214 - legge concorrenza 2022 - Commercio AAPP

Di seguito il testo dell’art. 11 in materia di commercio su AAPP

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023) Art. 11.

Art. 11 - Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche

In vigore dal 31/12/2023

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:
    a) prevedere, nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell’esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
    b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
    c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell’ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

  3. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l’eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l’amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell’avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell’originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

  6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggiore durata prevista.

  7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
    a) la lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 7 e il comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
    b) il comma 1181 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    c) l’articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  8. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Qui un primo commento:
Legge_214-2023_AAPP_commento.pdf (170,6 KB)

Qua un video commento: https://www.youtube.com/watch?v=6ag7cMeVoBE&t=738s

Vedi anche il comunicato del presidente Mattarella:

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Mi sembra che senza linee guida, da adottarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, non è possibile procedere alle procedure selettive. E’ corretto?

Sì, è così. Tuttavia, se il comune ha necessità di bandire concessioni ex novo e proprio non può attendere, può procedere autonomamente ai sensi della attuale normativa regionale. Le linee guida riguardano, soprattutto, i rinnovi delle concessioni, vedi il caso residuale di quelle che vanno al 31/12/2025 (esempio concessioni rilasciate nel 2013/2014 della durata di 10 anni).

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Mario ti faccio il nostro esempio.
Piemonte.
Le concessioni, quando era stato rivisto il regolamento comunale del commercio aa.pp., avevano avuto una validità temporale a far data dall’approvazione del nuovo regolamento 26.03.2012 ed ai tempi da norma regionale avevano durata decennale. Ergo 26.3.2022.
Stante il sommarsi della normative e delle pronunce di vari TAR ecc, nel 2022 abbiamo annullato la procedura e come suggerito dal CdS prorogato d’ufficio fino al 31/12/2023.
Ora ci troviamo “scoperti”, dato che è in vigore dal 31/12/2023 una normativa già sconfessata dal Presidente della Repubblica. La normativa regionale esistente non aiuta, dato che antecedente alla Bolkestein e quindi con rinnovi automatici decennali.
Siamo bloccati, in attesa delle linee guida e/o di modifiche parlamentari.
Attendiamo e facciamo finta che la proroga di cui al comma 6 sia corretta

Purtroppo, la situazione è ancora contorta. La legge 214/2023 non è intervenuta sulla situazione attuale ovvero sulla situazione che è stata valutata dalla giurisprudenza amministrativa (ormai più che chiara). E’ vero che la stessa legge riporta il commercio su AAPP dentro il d.lgs. n. 59/2010 ma questo non basta a risolvere la questione ancora aperta.

In situazione come la tua, le strade possono essere varie:

  • dare retta alla nuova legge ma da un punto di vista logico torna poco: le motivazioni per disattendere la norma restano intatte.

  • andare avanti a capo basso, vedi esempio di Roma (citato anche da Mattarella): https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Determinazione_Dirigenziale_prot._CO_78741_2022_del_24_06_2022.pdf
    E prevedere dei criteri ragionevoli (esperienza/qualità, ecc.)

  • adottare una soluzione di mezzo nel senso di confermare la volontà di disapplicare la normativa giudicata incompatibile dalla giustizia amm.va (che non è stata abrogata, anzi) ma di attendere le linee guida per fare i bandi. Attendere le linee guida perché dovrebbero tener conto della Bolkestein (forse saranno molto sbilanciate, vediamo). In questo caso, occorre una proroga per arrivare alle linee guida

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Grazie Mario, prezioso come sempre. Condivido ogni assunto, valuterò insieme al dirigente e Segretario generale i prossimi passi, confidando che nel giro di due mesi il Parlamento adotti qualche correttivo utile a districare la matassa. In caso contrario, per lo meno proporrò di adottare le linee guida e criteri regionali che erano stati dettati nel 2015 per il rinnovo/rilascio con il regime Bolkestein (anche lì potremmo aprire un dibattito, dato che allora erano stati previsti punteggi tali da escludere la possibilità per l’attuale concessionario, dato che nessun nuovo operatore ancorché storico avrebbe potuto sopravanzarli, ad eccezione del comparto agricolo) ma almeno la normativa di riferimento sarebbe stata corretta.

Buongiorno,
Mi ricollego alla terza opzione indicata dal dott. Maccantelli, in quanto il mio comune non ha rinnovato automaticamente per 12 anni le concessioni in scadenza al 31.12.2020, ma ha optato per la disapplicazione della normativa statale e ha concesso la proroga delle stesse fino al 31.12.2023.
Ora si sta vagliando di prorogare le concessioni fino al 31.12.2024, sperando in linee guida che possano essere seguite per la messa a bando delle concessioni scadute al 31.12.2020.
E’ percorribile tale strada?
Grazie

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