Legge 689/1981 - obbligo del rapporto ex art. 17

Con riferimento all’art. 17 (obbligo del rapporto) nel caso in cui a seguito di un verbale per sanzioni amministrative il soggetto abbia fatto ricorso mediante la presentazione di scritti difensivi, il funzionario/agente che ha accertato la violazione è obbligato a redigere il rapporto ex art. 17?
Oppure in presenza degli scritti difensivi questo non si applica?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sul diritto amministrativo e, in particolare, sul procedimento amministrativo che regola le sanzioni. L’art. 17 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e le norme correlate stabiliscono le procedure per l’accertamento delle violazioni e la successiva imposizione di sanzioni amministrative.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale

Nel contesto delle sanzioni amministrative, il rapporto di cui all’art. 17 è un documento fondamentale che descrive le circostanze dell’infrazione, le prove raccolte e le dichiarazioni del trasgressore, se presenti. Questo rapporto serve come base per la decisione dell’autorità competente riguardo l’imposizione della sanzione.

Norme Relative alla Teoria

  • Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285): In particolare, l’art. 17 riguarda l’obbligo per l’agente accertatore di redigere un rapporto dettagliato dell’infrazione.
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689: Norma che regola le sanzioni amministrative al di fuori del codice penale e specifica le procedure per il ricorso e la difesa.

Esempi Concreti

Se un soggetto riceve un verbale per una sanzione amministrativa e decide di presentare scritti difensivi, l’agente o il funzionario che ha accertato la violazione ha comunque l’obbligo di redigere il rapporto previsto dall’art. 17. Gli scritti difensivi del trasgressore non esimono l’agente dall’obbligo di redazione del rapporto, ma saranno considerati nel processo decisionale relativo all’imposizione della sanzione.

Conclusione Sintetica

La presentazione di scritti difensivi da parte del trasgressore non elimina l’obbligo per l’agente o il funzionario di redigere il rapporto di violazione previsto dall’art. 17 del codice della strada. Questo rapporto è essenziale per garantire che tutte le parti del procedimento siano adeguatamente informate e che la decisione finale sia presa considerando tutte le prove e le difese presentate.

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Bibliografia