Legge 689/89. Procedure e tempi per la decisione in caso di ricorso

Salve.
Per le violazioni amministrative diverse da quelle previste dal C.d.S., l’autorità cui compete la decisione su un ricorso prodotto avverso il verbale di accertamento, può decidere in merito, senza:

  1. informare l’organo accertatore dello scritto difensivo prodotto?
  2. inviare il ricorso all’organo accertatore?
  3. chiedere allo stesso le proprie controdeduzioni e gli atti di accertamento correlati (sopralluogo, documentazione fotografica etc.)?
    Inoltre quale è il tempo entro cui determinarsi successivamente al ricevimento dello stesso ricorso?
    Grazie per le risposte

NON E’ CORRETTO PARLARE DI “RICORSO” IN QUANTO FUORI DALLA 69 SONO SCRITTI DIFENSIVI

  1. informare l’organo accertatore dello scritto difensivo prodotto?
    NON E’ PREVISTO. SI CHIAMANO “CONTRODEDUZIONI”. A MIO AVVISO E’ PRASSI NON CORRETTA E SUPERFLUA

  2. inviare il ricorso all’organo accertatore?
    COME SOPRA

  3. chiedere allo stesso le proprie controdeduzioni e gli atti di accertamento correlati (sopralluogo, documentazione fotografica etc.)?
    IDEM

  4. determinarsi entro cinque anni dalla contestazione o notificazione del verbale?
    CONTRARISSIMO!
    A MIO AVVISO IL PROCEDIMENTO DEVE CONCLUDERSI TEMPESTIVAMENTE PER IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DELLA SANZIONE.
    I 5 ANNI SONO TERMINE MASSIMO DI PRESCRIZIONE.
    Grazie per le risposte

Ho usato impropriamente il termine di ricorso ma anche quello di scritto difensivo.
Non comprendo il perché pur di fronte ad atti della stessa natura, violazioni amministrative, vi sia una diversa previsione normativa: per il cds il prefetto ha l’onere di chiedere le controdeduzioni; per la 689/81 invece no; ed ancora il prefetto deve decidere entro 150 gg. per la 689/81 no.
Con la 689/81 si sente una sola campana quella del contravventore che può far richiesta anche di audizione . Gli accertatori invece non solo non vengono sentiti ma non si leggono neanche tutti gli atti compiuti a prova della responsabilità di chi ha commesso la violazione. Mi sembra che in questo modo il risultato sia scontato. Infine se il dirigente non rispetta il principio di effettività della sanzione determinandosi quasi allo scadere dei cinque anni. Quali possono essere le conseguenze?

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Sono due norme distinte e quindi niente vieta che vi siano disposizioni diverse.
Come detto l’ordinanza allo scadere dei 5 anni NON è di per se illegittima, ma in contrasto con il principio di effettività, espone a rischio di recupero delle somme (anche per morte del trasgressore o obbligati in solido) e, come spesso avviene, per dimenticanza.
Sul resto che non si debba sentire nuovamente l’organo accertatore è fisiologico … altrimenti perchè non sentire nuovamente anche l’incolpato? in un LOOP che non finirebbe più.
Anche nel processo penale l’ultima parola è alla difesa! non certo all’accusa (che già è un organo vicino al “giudice” cioè all’autorità decidente).

Ecco come la penso

Dr. Chiarelli, il fatto é che in realtà l’organo accertatore non si è sentito affatto; si è letto solo il verbale di violazione senza leggere gli atti di accertamento e le prove acquisite.
Ringrazio per il suo prezioso parere.

Il termine di presentazione degli scritti difensivi di 30 giorni è ordinatorio?

Tribunale di Bari 14/04/2016

[…] Secondo la giurisprudenza di legittimità, il suddetto termine è previsto a pena di decadenza ed il rispetto di esso costituisce un onere per l’interessato (Cass. Sez. Civ., Sez. Lavoro, 17 giugno 1997, n. 5429).

La Suprema Corte ha precisato che, ai fini del rispetto del termine di 30 giorni sancito dalla norma indicata, “è necessario che il rapporto pervenga all’autorità competente entro il predetto termine, non essendo sufficiente il semplice inoltro della richiesta nel lasso di tempo sopra indicato”.

Ciò in quanto “l’esigenza di celerità del procedimento non è idonea a compromettere in via definitiva le opportunità difensive dei trasgressori, potendo questi ultimi ancora dispiegare la loro difesa nella successiva fase giurisdizionale di opposizione” (Cass., 10 dicembre del 2009, n. 4680; Cass. 5429/97 cit).

Deve, quindi, ritenersi che, ove gli scritti difensivi pervengano oltre il termine previsto dal suindicato articolo, l’Amministrazione non sia tenuta a valutarli e possa non tenerne conto, non incidendo tale omissione sulla legittimità del provvedimento […]