Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 1. (Princípi generali dell'attività amministrativa)

  1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell’ordinamento comunitario.
    1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
    1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
  2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
    2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede.
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Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 15/09/2021, n. 129
Le considerazioni di carattere privatistico nella gestione di un contratto, pur riconosciute dall’art. 1, comma 1-bis, L. n. 241/1990, non possono astrarre dalla necessità, da parte del comune, di aderire ai principi di trasparenza, concorrenzialità e di efficiente gestione delle risorse pubbliche, stante il suo obbligo di valorizzarle nella misura massima possibile, nel rispetto anche della disciplina europea agli aiuti di Stato; nell’esercitare la propria discrezionalità nelle scelte, il comune dovrà eventualmente assicurarsi la disponibilità di risorse atte a garantire le minori entrate, nonché fornire adeguata motivazione alle decisioni prese.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 13/09/2021, n. 9731
E’ esclusa, in termini generali, la sussistenza di un obbligo dell’Amministrazione di rispondere a istanze tese alla sollecitazione dell’esercizio del potere di autotutela. Ciò sia perché, in termini strettamente tecnico-giuridici, rientra nell’incoercibile discrezionalità amministrativa la scelta di ritornare su affari già definiti, sia perché, in una prospettiva logico-sistematica, militano in senso contrario evidenti ragioni di necessaria salvaguardia dei principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, stabiliti dalla legge (art. 1 della L. n. 241 del 1990) come principi generali dell’azione amministrativa e, a ben vedere, necessari ed ineludibili precipitati tecnici del supremo principio costituzionale di buon andamento dell’Amministrazione (art. 97 Cost.).

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