- Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.
T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 22/10/2021, n. 427
E’ inammissibile la richiesta, avanzata nel giudizio avverso il diniego di accesso agli atti, di ristoro sia dei danni derivanti dalla mancata conclusione nei termini del procedimento sull’accesso, ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, sia dei danni conseguenti all’illegittimo comportamento dell’Amministrazione. (Accoglie il ricorso.)
Cons. Stato Sez. IV, 13/09/2021, n. 6255
Il termine di conclusione del procedimento amministrativo, previsto dall’articolo 2 della legge n. 241/1990, non ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, pur dando luogo alle conseguenze previste dal medesimo articolo 2 e dal successivo articolo 2-bis della medesima legge n. 241/1990, non incide di per sé sulla validità del provvedimento successivamente adottato.
Sul danno da ritardo della Pubblica Amministrazione