LEGGE 9 marzo 2022, n. 22 - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

LEGGE 9 marzo 2022, n. 22

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
(22G00030)
(GU n.68 del 22-3-2022)
Vigente al: 23-3-2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                          Promulga 

la seguente legge:

                           Art. 1 

                 Modifiche al codice penale 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 240-bis, primo comma, le parole: « e 517-quater »
    sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 518-quater,
    518-quinquies, 518-sexies e 518-septies »;
    b) dopo il titolo VIII del libro secondo e’ inserito il seguente:

                     «TITOLO VIII-bis 
                    DEI DELITTI CONTRO 
                  IL PATRIMONIO CULTURALE 
    

Art. 518-bis (Furto di beni culturali). - Chiunque si impossessa di
un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al
fine di trarne profitto, per se’ o per altri, o si impossessa di beni
culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo
o nei fondali marini, e’ punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da euro 927 a euro 1.500.
La pena e’ della reclusione da quattro a dieci anni e della multa
da euro 927 a euro 2.000 se il reato e’ aggravato da una o piu’ delle
circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 o se il furto
di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel
sottosuolo o nei fondali marini, e’ commesso da chi abbia ottenuto la
concessione di ricerca prevista dalla legge.
Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali). -
Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, si
appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi
titolo, il possesso e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
Se il fatto e’ commesso su cose possedute a titolo di deposito
necessario, la pena e’ aumentata.
Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali). - Fuori dei casi
di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se’ o ad altri un
profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da
un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare,
ricevere od occultare, e’ punito con la reclusione da quattro a dieci
anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
La pena e’ aumentata quando il fatto riguarda beni culturali
provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo
628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo
629, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando
l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e’
imputabile o non e’ punibile ovvero quando manca una condizione di
procedibilita’ riferita a tale delitto.
Art. 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da
delitto). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in
attivita’ economiche o finanziarie beni culturali provenienti da
delitto e’ punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la
multa da euro 6.000 a euro 30.000.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando
l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e’
imputabile o non e’ punibile ovvero quando manca una condizione di
procedibilita’ riferita a tale delitto.
Art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali). - Fuori dei
casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni
culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza delittuosa, e’ punito con la
reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000
a euro 30.000.
La pena e’ diminuita se i beni culturali provengono da delitto per
il quale e’ stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo
a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando
l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e’
imputabile o non e’ punibile ovvero quando manca una condizione di
procedibilita’ riferita a tale delitto.
Art. 518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali). - Chiunque,
avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo,
impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita’ economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, e’
punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro
6.000 a euro 30.000.
Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non
colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque
anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da
euro 3.000 a euro 15.000.
Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili
le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione
o al godimento personale.
Si applica il terzo comma dell’articolo 518-quater.
Art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a
beni culturali). - Chiunque forma, in tutto o in parte, una
scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge,
sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni
culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e’
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma,
senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e’ punito con
la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni
culturali). - E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni e
con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette
sul mercato beni culturali;
2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di
trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della
proprieta’ o della detenzione di beni culturali;
3) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che
effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali). -
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli
articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa
beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di
ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento
dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati
da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione
del patrimonio culturale di quello Stato, e’ punito con la reclusione
da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni
culturali). - Chiunque trasferisce all’estero beni culturali, cose
di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di
specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni
culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di
esportazione, e’ punito con la reclusione da due a otto anni e con la
multa fino a euro 80.000.
La pena prevista al primo comma si applica altresi’ nei confronti
di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza
del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o
archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di
tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano
state autorizzate l’uscita o l’esportazione temporanee, nonche’ nei
confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di
comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge,
la non assoggettabilita’ di cose di interesse culturale ad
autorizzazione all’uscita dal territorio nazionale.
Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento,
deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o
paesaggistici). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in
tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o
paesaggistici propri o altrui e’ punito con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta
beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni
culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o
artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o
integrita’, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
La sospensione condizionale della pena e’ subordinata al ripristino
dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato ovvero alla prestazione di attivita’ non
retribuita a favore della collettivita’ per un tempo determinato,
comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita’ indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e
paesaggistici). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo
285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto
beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura
e’ punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte). - E’ punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a
euro 10.000:
1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa’, altera o
riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto
di antichita’ o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione,
alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne
commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o
comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o
grafica, di oggetti di antichita’ o di oggetti di interesse storico o
archeologico;
3) chiunque, conoscendone la falsita’, autentica opere od oggetti
indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie,
pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi
altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la
falsita’, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2)
contraffatti, alterati o riprodotti.
E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo
comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al
reato. Delle cose confiscate e’ vietata, senza limiti di tempo, la
vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 518-quinquiesdecies (Casi di non punibilita’). - Le
disposizioni dell’articolo 518-quaterdecies non si applicano a chi
riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di
opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni
di oggetti di antichita’ o di interesse storico o archeologico,
dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta
sull’opera o sull’oggetto o, quando cio’ non sia possibile per la
natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante
dichiarazione rilasciata all’atto dell’esposizione o della vendita.
Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano
ricostruito in modo determinante l’opera originale.
Art. 518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti). - La pena e’
aumentata da un terzo alla meta’ quando un reato previsto dal
presente titolo:
1) cagiona un danno di rilevante gravita’;
2) e’ commesso nell’esercizio di un’attivita’ professionale,
commerciale, bancaria o finanziaria;
3) e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni
culturali mobili o immobili;
4) e’ commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di
cui all’articolo 416.
Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi
nell’esercizio di un’attivita’ professionale o commerciale, si
applicano la pena accessoria di cui all’articolo 30 e la
pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi
dell’articolo 36.
Art. 518-septiesdecies (Circostanze attenuanti). - La pena e’
diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo
cagioni un danno di speciale tenuita’ ovvero comporti un lucro di
speciale tenuita’ quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di
speciale tenuita’.
La pena e’ diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi
abbia consentito l’individuazione dei correi o abbia fatto assicurare
le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che
l’attivita’ delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia
recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.
Art. 518-duodevicies (Confisca). - Il giudice dispone in ogni caso
la confisca delle cose indicate all’articolo 518-undecies, che hanno
costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a
persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il
giudice procede a norma dell’articolo 666 del codice di procedura
penale. La confisca ha luogo in conformita’ alle norme della legge
doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, e’ sempre
ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al
reato.
Quando non e’ possibile procedere alla confisca di cui al secondo
comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle
altre utilita’ delle quali il reo ha la disponibilita’, anche per
interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al
prodotto del reato.
Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le
autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di
polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati
dall’autorita’ giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attivita’ di
tutela dei beni medesimi.
Art. 518-undevicies (Fatto commesso all’estero). - Le disposizioni
del presente titolo si applicano altresi’ quando il fatto e’ commesso
all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale»;
c) dopo l’articolo 707 e’ inserito il seguente:
«Art. 707-bis (Possesso ingiustificato di strumenti per il
sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei
metalli). - E’ punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda
da euro 500 a euro 2.000 chi e’ colto in possesso di strumenti per il
sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei
metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione,
all’interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse
archeologico, se delimitate con apposito atto dell’amministrazione
competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti
alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico
secondo quanto previsto dalla legge ».
Art. 2

Modifica all’articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146,
in materia di operazioni sotto copertura

  1. All’articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo
    la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
    «b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi
    specializzati nel settore dei beni culturali, nell’attivita’ di
    contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies e 518-septies
    del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di
    polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova,
    anche per interposta persona, compiono le attivita’ di cui alla
    lettera a)».
    Art. 3

Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di
responsabilita’ delle persone giuridiche

  1. Dopo l’articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno
    2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:
    «Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio
    culturale). - 1. In relazione alla commissione del delitto previsto
    dall’articolo 518-novies del codice penale, si applica all’ente la
    sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

  2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli
    articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si
    applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento
    quote.

  3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli
    articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si
    applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento
    quote.

  4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli
    articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si
    applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento
    quote.

  5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si
    applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
    comma 2, per una durata non superiore a due anni.
    Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione
    e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). - 1. In relazione
    alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e
    518-terdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione
    pecuniaria da cinquecento a mille quote.

  6. Se l’ente o una sua unita’ organizzativa viene stabilmente
    utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
    commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione
    dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi
    dell’articolo 16, comma 3».
    Art. 4

           Modifica alla legge 6 dicembre 1991, 
            n. 394, in materia di aree protette 
    
  7. Il comma 3 dell’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
    e’ sostituito dal seguente:
    «3.In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti
    ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell’articolo
    733-bis del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per
    commettere gli illeciti ad essi relativi puo’ essere disposto, in
    caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell’area
    protetta, al fine di evitare l’aggravamento o la continuazione del
    reato. Il responsabile e’ obbligato a provvedere alla riduzione in
    pristino dell’area danneggiata, ove possibile, e comunque e’ tenuto
    al risarcimento del danno».
    Art. 5

                        Abrogazioni 
    
  8. All’articolo 635, secondo comma, numero 1, del codice penale, le
    parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano
    ubicate» sono soppresse.

  9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 639 del
    codice penale;
    b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei
    beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
    gennaio 2004, n. 42.
    Art. 6

            Clausola di invarianza finanziaria 
    
  10. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle
    disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    Art. 7

                     Entrata in vigore 
    
  11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi’ 9 marzo 2022

                        MATTARELLA 
    
                             Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                             dei ministri 
    

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Reati contro il patrimonio culturale