AI sensi del comma 2-bis dell’art. 20 della legge n. 241/90, come introdotto dal DL n. 77/2021, la PA è tenuta a rilasciare al privato un’attestazione sulla decorrenza del silenzio-assenso.
Da tenere a mente anche l’art. 2, comma 8-bis della stessa legge.
Di seguito, una bozza di attestazione per prendere spunto:
In riferimento alla domanda presentata il giorno … dal sig… questo servizio rilascia attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda per “silenzio-assenso”, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241/90.
Ai sensi della legge … che disciplina il procedimento di cui trattasi e ai sensi del citato art. 20 della legge n. 241/90, la domanda, come sopra specificata, è da ritenersi accolta favorevolmente in data … .
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis (introdotto dal DL n. 77/2021), l’Amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda sulla base dell’istituto giuridico del “silenzio-assenso”.
In ogni caso, qualora decorressero, senza risposta, più dieci giorni dalla richiesta della citata attestazione, questa sarebbe sostituita, per ogni effetto di legge, da una dichiarazione sostituiva del titolare, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.
Facciamo presente che questa attestazione non costituisce titolo autorizzatorio ma mera conferma di un provvedimento tacito già costituto e opponibile a terzi dalla data del…
Per completezza di informazione, facciamo presente, altresì, che resta fatto salvo, in capo all’autorità amministrativa competente, l’esercizio del potere dell’eventuale annullamento del provvedimento secondo i termini e le condizioni di cui agli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/90. Resta ugualmente possibile l’eventuale azione di annullabilità del provvedimento tacito da parte del terzo contro interessato negli stessi termini e modi previsti per il provvedimento espresso.