Ecco la legge:
Legge_36_2024.pdf (56,6 KB)
Da segnalare l’art. 11 che riguarda i “mercati agricoli”. Anche se non è citato, è da ritenere che riguardi quelli di cui al DM 20/11/2007
Art. 11 - Vendita diretta
- Nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.