Legge regionale Piemonte n. 19/2021 - Contrasto gioco d'azzardo - Dubbi

Buongiorno, in relazione all’oggetto si chiede un parere sulla legittimità dell’art. 18 della L.R., stabilisce i limiti dimensionali degli esercizi all’interno dei quali possono essere installati (o reinstallati) apparecchi da gioco di cui all’art. 110 c. 6. Detto articolo introduce un contingente numerico diverso rispetto a quello nazionale previsto con Decreto direttoriale dell’Amministrazione Monopoli di Stato del 27/7/2011. Esso prevede negli esercizi di dimensione inferiore ai 25 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedono vincite in denaro; […]il divieto di installare apparecchi.
Viene infatti consentito 1 apparecchio sopra i 25 mq e fino a 50 mq , mentre sopra i 50 mq sono consentiti solo 2 apparecchi.
Alla luce di questo , si chiede se sia legittimo respingere le istanze di reinstallazione di apparecchi da gioco da parte degli esercenti attività esercitate nei locali con superficie inferiore a 25 mq.
Grazie

A parere mio la legittimità dell’art. 18 è molto dubbia dato che non si tratta di una misura posta a tutela della salute e ben motivata bensì un mero contingentamento diverso da quello statale. In questa accezione direi che la Regione non ha competenza e non si giustifica per contrasto all’esigenza di garantire la uniforme tensione concorrenziale a livello nazionale.

L’art. 26, comma 2 della legge dispone:

A far data dall’entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 9/2016 hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, FERMO RESTANDO I LIMITI DI CUI ALL’ARTICOLO 18.

Al comma 1 dello stesso art. non è fatto salvo l’art. 18 dato che riguarda sale giochi e sale scommesse quindi va da sé che non si applichi.

Che dire… la regione ha fatto le sue scelte. Vedi qua: Il Governo non impugna la legge del Piemonte sul gioco di fronte alla Corte Costituzionale - AGIMEG

Vediamo se sarà impugnata in via incidentale. Ma devo dire che la giustizia amministrativa sia abbastanza incline ad avallare le limitaizoni regionali e locali.

Ad uso di tutti: FAQ L.R. 19/2021 - Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico | Regione Piemonte

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