Legge Regionale Veneto apertura outlet vendita al pubblico della propria produzione aziendale

Azienda famosa che produce abiti sartoriali da uomo, vuole aprire outlet/spaccio aziendale per vendita al pubblico e al minuto ( quindi a tutti non solo i propri dipendenti) in spazi attigui all’azienda produttiva stessa quindi non c’è agibilità commerciale. E’ possibile?
In base alla Legge regionale veneto 28/12/2012 n. 50 art 24 e art 3 sembrerebbe di si
Chiedo all’esperto in materia maggiori delucidazioni
Ringrazio e porgo cordiali saluti

La LR come il d.lgs. n. 114/98 NON si applica, fra le altre fattispecie, alla c.d. vendita diretta. Per commercio si intende l’acquisto di un prodotto per rivederlo al dettaglio o all’ingrosso mentre per vendita diretta, la vendita, al dettaglio o all’ingrosso, delle merci prodotte dallo stesso soggetto che le pone in vendita. Affinché la vendita diretta non sia da assoggettare, da un punto di vista amministrativo, alle procedure amministrative degli esercizi commerciali, questo deve essere esercitata nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti

Vedi l’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 114/98, così come richiamato dall’art. 1, comma 2 della LR

il presente decreto non si applica:

[…]

agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

Il MiSE afferma (e mi trova d’accordo) che la stessa ratio si può applicare anche alla vendita diretta degli industriali. Vedi qua: https://www.mise.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/205476formespecvendita.pdf

Quindi, detto questo, il riferimento all’outlet ci può stare ma verifica che non si tratti, invece, di vendita diretta e, quindi, come tale, esclusa proprio dal campo applicativo della LR: nessuna SCIA o autorizzazione in quanto attività libera.

La LR, infatti, per tenere distinte le due fattispecie, indica l’outlet come vendita in locali diversi dal luogo di produzione, oltre a porre altre condizioni qualitative dei prodotti: invenduto, produzione in eccesso, fine serie, prodotti fallati, campionari o apposita linea di produzione