Legittima la disapplicazione, in corso di gara, del diritto di prelazione a favore del promotore. - Giurisprudenzappalti https://share.google/u1NuCnjGwslXaKROU

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CGUE n. C-810/24 (Urban Vision): illegittimo il diritto di prelazione del promotore nel project financing

CONTENUTO

Con la sentenza del 5 febbraio 2026, causa C‑810/24 (Urban Vision), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha sancito un principio fondamentale in materia di concessioni e partenariato pubblico-privato: è legittima, anzi necessaria, la disapplicazione in corso di gara del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nel project financing.

Secondo i giudici europei, il meccanismo che consente al promotore di aggiudicarsi il contratto pareggiando l’offerta del miglior offerente risulta incompatibile con la Direttiva 2014/23/UE. Nello specifico, la Corte ha rilevato un contrasto insanabile con:

  • L’art. 3, par. 1 della Direttiva 2014/23/UE, che impone il rispetto del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra gli operatori economici.
  • L’art. 41, par. 1 della medesima direttiva, volto a garantire una concorrenza effettiva.

Il ragionamento della Corte si fonda sul fatto che il diritto di prelazione altera la graduatoria finale, scoraggiando la partecipazione di altri concorrenti e garantendo un vantaggio competitivo ingiustificato al promotore, il quale può attendere l’esito della gara per “copiare” l’offerta migliore senza esporsi al rischio di mercato nella fase di formulazione della proposta.

CONCLUSIONI

La pronuncia impone alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere l’operatività della prelazione nelle procedure di affidamento di concessioni, prevalendo il diritto unionale sulle norme interne contrastanti. La tutela della concorrenza e la parità di condizioni tra i partecipanti prevalgono sulla posizione di vantaggio storicamente riconosciuta al soggetto che ha dato avvio al procedimento.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: nell’attività di predisposizione dei bandi di gara e dei disciplinari relativi a proposte di finanza di progetto, occorre prestare massima attenzione alla clausola di prelazione. In virtù del primato del diritto UE, il RUP (o il responsabile della fase di affidamento) deve disapplicare le norme nazionali che prevedono il diritto di prelazione se ritenute lesive della concorrenza. L’inserimento o l’applicazione di tale clausola, dopo la sentenza C-810/24, potrebbe esporre l’ente a ricorsi giurisdizionali e a potenziali profili di responsabilità per danno erariale derivante dall’annullamento della gara.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo, con particolare riferimento al Codice dei Contratti Pubblici e alla disciplina del project financing. È un caso scuola di disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto UE e illustra perfettamente i principi di derivazione comunitaria (parità di trattamento e concorrenza) applicati alle procedure di evidenza pubblica.

PAROLE CHIAVE

Project financing, Diritto di prelazione, Promotore, CGUE, Direttiva 2014/23/UE, Parità di trattamento, Concorrenza effettiva, Urban Vision.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. CGUE, 5 febbraio 2026, causa C‑810/24 (Urban Vision): sentenza che dichiara l’incompatibilità del diritto di prelazione del promotore con il diritto UE.
  2. Direttiva 2014/23/UE, art. 3, par. 1: norma che sancisce l’obbligo di parità di trattamento e trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni.
  3. Direttiva 2014/23/UE, art. 41, par. 1: disposizione finalizzata a garantire una concorrenza effettiva e non distorta tra gli operatori economici.

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