Legittima stipula di convenzione per dirigente tecnico

Buongiorno, di seguito un quesito a un caso di specie, che mi sta togliendo il sonno.
Il sindaco del comune X ha conferito incarico di dirigente tecnico mediante art. 110 a un tecnico che di ruolo era funzionario in quel medesimo comune.
Il sindaco contemporaneamente ricopre anche la carica di presidente di provincia.
Può essere dunque stipulata una convenzione per far sì che quel dirigente tecnico (che ricopre il ruolo in base alla fiducia sottostante al 110) ricopra tale carica anche nell’ente provinciale, dove il presidente di provincia lo stesso sindaco che nel comune le ha dato incarico?.
Cioè quella carica di dirigente tecnico può essere esercitata legittimamente?
La convenzione è lecita?
Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda l’applicazione dell’articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), D.Lgs. 267/2000, che consente ai sindaci, ai presidenti delle province e ai presidenti delle comunità montane di conferire incarichi di dirigenza a tempo determinato a soggetti esterni all’amministrazione o a dipendenti dell’ente che non appartengono alla carriera dirigenziale, sulla base di particolari e motivate esigenze.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale:
La normativa in materia di enti locali prevede specifiche disposizioni per garantire la trasparenza, l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione pubblica. L’articolo 110 del TUEL è una disposizione che mira a consentire una certa flessibilità nella gestione delle risorse umane, ma che deve essere interpretata nel rispetto dei principi di legalità e buona amministrazione.

Norme Relative alla Teoria:

  • D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in particolare l’articolo 110, che disciplina il conferimento di incarichi di dirigenza a tempo determinato.
  • D.Lgs. 165/2001, che stabilisce le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione ai principi di imparzialità e buon andamento.

Esempi Concreti:
Un caso simile potrebbe riguardare la nomina di un dirigente tecnico in un comune che viene successivamente chiamato a ricoprire un ruolo analogo in un ente provinciale, sotto la stessa presidenza. La legittimità di tale procedura dipende dalla valutazione di aspetti quali la trasparenza della selezione, l’assenza di conflitti di interesse e la motivazione dell’incarico in termini di esigenze organizzative e competenze specifiche.

Conclusione Sintetica:
La stipula di una convenzione per consentire al dirigente tecnico nominato ai sensi dell’art. 110 del TUEL in un comune di ricoprire un ruolo analogo nell’ente provinciale, sotto la stessa presidenza, potrebbe essere considerata lecita se rispetta i principi di legalità, trasparenza, assenza di conflitti di interesse e se adeguatamente motivata in base a esigenze organizzative specifiche. Tuttavia, ogni caso deve essere valutato alla luce delle circostanze specifiche e nel rispetto della normativa vigente.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia:

La situazione che descrivi è un classico esempio di “ingegneria amministrativa” negli enti locali, dove le figure istituzionali e burocratiche si sovrappongono.

In linea generale, la risposta è sì, è possibile, ma la procedura deve seguire binari molto stretti per non scivolare nell’illegittimità o nel conflitto di interessi.

Ecco un’analisi dettagliata dei punti critici e delle condizioni di liceità.

1. La natura dell’incarico ex Art. 110 TUEL

L’incarico dirigenziale a contratto (Art. 110 D.Lgs. 267/2000) è per sua natura fiduciario e a termine.

  • Il presupposto: Se il tecnico era già funzionario di ruolo nello stesso Comune, la sua posizione originaria viene “congelata” (aspettativa) per tutta la durata dell’incarico dirigenziale.
  • L’estensione: La giurisprudenza (Corte dei Conti) e l’ARAN hanno chiarito che anche il personale assunto a tempo determinato o con incarico ex art. 110 può essere oggetto di convenzione tra enti per l’utilizzo congiunto, a patto che ciò sia previsto nel contratto individuale o che il dipendente acconsenta.

2. La liceità della Convenzione (Art. 30 TUEL)

Per far sì che il dirigente operi anche in Provincia, i due enti (Comune e Provincia) devono stipulare una Convenzione ex Art. 30 del TUEL.

  • Finalità: La convenzione deve essere giustificata da un risparmio di spesa o da una maggiore efficienza (es. gestione coordinata di funzioni tecniche).
  • Ripartizione degli oneri: La convenzione deve stabilire chiaramente come vengono divisi i costi dello stipendio e quante ore il dirigente dedicherà a ciascun ente.
  • Liceità: Non c’è un divieto assoluto per un dirigente “art. 110” di prestare servizio in un altro ente via convenzione, purché il totale delle ore non superi il limite dell’orario di lavoro contrattuale (solitamente 36 ore settimanali).

3. Il Sindaco-Presidente: Conflitto di Interessi?

Questo è il punto più delicato. Il fatto che il Sindaco del Comune X sia anche il Presidente della Provincia non rende l’atto automaticamente nullo, ma impone estrema cautela:

  • Personalità giuridiche distinte: Comune e Provincia sono due soggetti giuridici separati, anche se rappresentati dalla stessa persona fisica.
  • Il “Doppio Ruolo”: Il Sindaco/Presidente firma la convenzione “con se stesso” (ovvero come legale rappresentante di due enti diversi). In questi casi, per evitare vizi di legittimità, è prassi (e spesso obbligo) che l’atto di indirizzo sia collegiale (Delibera di Giunta comunale e Delibera di Consiglio provinciale o decreto presidenziale assistito dai pareri tecnici).
  • Il rischio: Il rischio principale riguarda la violazione del principio di imparzialità (Art. 97 Cost.). Se la convenzione appare costruita “su misura” per favorire il dirigente o per scavalcare procedure concorsuali in Provincia, potrebbe essere contestata.

Sintesi della Legittimità

Elemento Condizione di Legittimità
Soggetto Il dirigente ex art. 110 può lavorare per due enti via convenzione.
Procedura Deve esistere una convenzione formale ex Art. 30 TUEL approvata dagli organi competenti.
Compenso Il dirigente non può ricevere due stipendi pieni, ma lo stipendio del Comune viene ripartito (con eventuale indennità aggiuntiva se prevista dal CCNL).
Conflitto Il Sindaco/Presidente deve astenersi se esiste un interesse privato o un vantaggio personale diretto (non istituzionale).

Conclusione

L’operazione è lecita a patto che:

  1. Sia motivata da esigenze organizzative concrete degli enti.
  2. Non superi i tetti di spesa per il personale di entrambi gli enti.
  3. L’incarico in Provincia non sia un “nuovo” contratto ex art. 110 (che richiederebbe una selezione pubblica), ma un utilizzo parziale di quello già in essere nel Comune tramite convenzione.

Attenzione: Se la Provincia avesse bisogno di un dirigente a tempo pieno e decidesse di dare un secondo incarico ex art. 110 alla stessa persona senza una procedura comparativa, l’operazione sarebbe altamente rischiosa e probabilmente illegittima.

Salve,
Grazie.
Sinceramente mi sgomenta come un dirigente tecnico da 110, posso usare e spendere “il vestito da dirigente” al di fuori del comune X per esercitare presso un’altro ente.
Mi pare un palese aggiramento. Alla fine presso l’altro ente usa un profilo che non è di suo ruolo ma solo conferimento a fiducia.
La ringrazio ancora comunque.