TAR Lazio, Sez. III, sent. del 7 giugno 2021, n. 6756.
E’ illegittimo il diniego di ostensione di documento o registrazioni audio motivata sul rilievo che gli stessi sono stati già acquisti dalla autorità giudiziaria ai quali possono essere chiesti attraverso il parallelo canale disciplinato dall’altro settore regolatorio, e ciò in quanto l’art. 2, l. n. 241 del 1990 non contempla tra i casi di esclusione del diritto di accesso, la contemporanea detenzione del documento da parte di altra amministrazione o autorità dello Stato.