Legittimità o meno delle prove orali se siano svolte in un’aula aperta al pubblico, ma di modeste dimensioni e con l’ammissione in aula di un numero di persone assai inferiore a quello dei partecipanti alla prova stessa

Sono legittime le prove selettive, nel caso in cui si siano svolte in un’aula aperta al pubblico, ma di modeste dimensioni e con l’ammissione in aula di un numero di persone assai inferiore a quello dei partecipanti?
TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. IV – sentenza 18 agosto 2026 n. 2487 conclude che
non possono ritenersi illegittime le prove orali di un concorso pubblico, per il solo fatto che si siano svolte in una aula di modeste dimensioni, nel caso in cui tali prove si siano comunque svolte quando l’aula era aperta al pubblico, a nulla rilevando, inoltre, la circostanza che la Commissione esaminatrice, a fronte della partecipazione di 39 persone alla medesima prova orale, ha garantito l’accesso per assistere alla prova solo a 4 persone; in tal caso, deve escludersi la violazione del principio della pubblicità delle prove orali nei concorsi pubblici, secondo cui tali prove devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, a garanzia della trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, come previsto dall’articolo 97 della Costituzione e dal DPR 487/1994

202602487_01.pdf (134,3 KB)

Sì, la prova orale rimane pienamente legittima.

La massima del TAR Sicilia (Palermo, Sez. IV, sent. 18 agosto 2026, n. 2487) riflette un orientamento giurisprudenziale consolidato: ciò che rileva per il rispetto del principio di pubblicità (art. 97 Cost. e art. 6 del D.P.R. 487/1994) è la pubblicità in senso astratto o potenziale, unitamente alla garanzia dell’accesso effettivo senza sbarramenti discriminatori.

I Punti Chiave del Principio di Diritto

  • Garantire la “porte aperte”, non la capienza da stadio: La pubblicità è garantita dal fatto che l’aula sia accessibile a chiunque desideri assistere, nei limiti di capienza della stanza e senza porte chiuse o filtri ingiustificati.

  • Proporzionalità e contemperamento con le esigenze logistiche: L’amministrazione non ha l’obbligo di reperire aule magno o auditorium per accogliere l’intera platea dei candidati (o del pubblico occasionale). È sufficiente che sia consentito l’ingresso a una rappresentanza di estranei o uditori nel rispetto delle norme di sicurezza e capienza del locale.

  • Nessun automatismo di illegittimità: Il semplice rapporto numerico svantaggioso (es. 4 spettatori ammessi su 39 candidati totali) non dimostra la violazione della trasparenza, a meno che non si provi che l’amministrazione abbia deliberatamente impedito l’accesso a specifici soggetti o che la prova si sia svolta a “porte chiuse”.

Sintesi Normativa e Giurisprudenziale

Elemento Condizione di Legittimità Condizione di Illegittimità
Accesso al pubblico Ingresso libero nei limiti di capienza del locale. Porta chiusa a chiave o divieto generalizzato d’ingresso.
Dimensioni dell’aula Logicamente adeguate alla Commissione e al candidato, anche se ridotte. Spazio tale da impedire la percezione delle domande/risposte agli astanti ammessi.
Presenza di uditori Anche un numero minimo (es. 2-4 persone) soddisfa il requisito di trasparenza. Esclusione ingiustificata del pubblico a capienza non esaurita.