Legittimità utilizzo dell'art. 98 DPR 396/2000

Gent.mi,
avrei bisogno di un chiarimento.

Ecco la fattispecie: madre di un piccolo bambino di dieci mesi, lamenta che l’Ufficio anagrafe/stato civile del proprio Comune di residenza abbia rilasciato il certificato di nascita del proprio figlio con il nome “Tizio” (nome di fantasia), in luogo di “Tizio Caio”.
Alle rimostranze di quest’ultima, il Funzionario addetto sosteneva che nei registri di stato civile, il piccolo risulta trascritto con i nomi “Tizio, Caio” (riportando pedissequamente quanto trasmessogli dall’ospedale di nascita), pertanto l’ unico nome che puo’ apparire sui certificati e altri documenti è il primo, ossia Tizio.
Orbene, la volontà della madre è quella di cancellare la virgola e far sì che il proprio figlio abbia un unico nome, ma composto: Tizio Caio.

Detto ciò, è necessario recarsi in Prefettura o Tribunale oppure puo’ essere bastevole applicare l’art. 98 citato. Quest’ultimo parla di rettifica di errori materiali, ipotesi che al sottoscritto pare contemplata nella fattispecie.

Grazie a chi risponderà
Saluti

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda la rettifica di un errore materiale nei registri di stato civile, specificamente per quanto concerne la registrazione del nome di un bambino. La normativa di riferimento per questo tipo di situazioni è contenuta nel codice civile italiano, in particolare l’articolo 98, che prevede la possibilità di correggere errori materiali presenti nei registri dello stato civile.

  1. Teoria generale del diritto: Gli errori materiali possono essere definiti come sviste o refusi che non modificano la sostanza dell’atto o del documento, ma ne alterano la forma o il dettaglio in modo non intenzionale. La correzione di tali errori è generalmente più semplice rispetto alla modifica di elementi sostanziali, poiché non implica un cambiamento nelle intenzioni o nei diritti delle parti coinvolte.

  2. Norme relative alla teoria: L’articolo 98 del codice civile italiano stabilisce che “Gli errori materiali di trascrizione negli atti dello stato civile possono essere rettificati dall’ufficiale dello stato civile che ha formato l’atto o dal suo successore in ufficio, con decreto motivato, su istanza dell’interessato o del pubblico ministero.” Questo significa che, in presenza di un errore materiale, è possibile richiedere la sua correzione direttamente all’ufficio dello stato civile che ha emesso l’atto.

  3. Esempio concreto: Nel caso specifico, la presenza di una virgola tra i nomi “Tizio” e “Caio” potrebbe essere considerata un errore materiale se l’intenzione originaria era quella di registrare un nome composto senza virgola. La madre del bambino, in qualità di interessata, ha quindi il diritto di richiedere la rettifica di questo errore all’ufficio di stato civile del Comune.

  4. Conclusione sintetica: Non sembra necessario rivolgersi alla Prefettura o al Tribunale per una questione che appare rientrare nella categoria degli errori materiali. È consigliabile presentare una richiesta formale di rettifica all’ufficio di stato civile del Comune, citando l’articolo 98 del codice civile e fornendo eventuali documenti che possano supportare la richiesta.

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