Legittimo affidamento in edilizia: quando il tempo protegge | LavoriPubblici https://share.google/bsazxueLkdqfTGoU9

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Cons. Stato n. 10335/2023: il legittimo affidamento in edilizia richiede buona fede e assenza di colpa

CONTENUTO

Il mero decorso del tempo non rappresenta un fattore automatico di “salvaguardia” per le opere edilizie abusive o per i titoli abilitativi illegittimi. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alla sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 30 novembre 2023, n. 10335, la tutela del legittimo affidamento del privato non può prescindere da una valutazione rigorosa dell’elemento soggettivo.

Il principio cardine espresso è che, affinché una situazione di fatto si consolidi nel tempo opponendosi al potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, non è sufficiente la sola inerzia dell’ente pubblico. Risulta invece determinante la buona fede del privato e l’assenza di colpa nella formazione dell’errore che ha portato all’adozione del titolo o alla realizzazione dell’intervento.

Il quadro normativo di riferimento è l’art. 21-nonies L. 241/1990, il quale disciplina l’annullamento d’ufficio stabilendo limiti temporali per l’esercizio dell’autotutela (fissato in 12 mesi per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici). Tuttavia, tale disposizione non ha la funzione di consolidare o “sanare” situazioni nate in modo abusivo qualora il comportamento del privato non sia stato improntato a correttezza e verità. In sintesi, la giurisprudenza sottolinea che l’amministrazione può legittimamente intervenire per ripristinare la legalità violata se l’affidamento del cittadino è viziato da colpa o dolo.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico di questo orientamento è la negazione di una sorta di “usucapione” degli abusi edilizi. Il passare degli anni non rende intoccabile un titolo illegittimo se il privato ha contribuito all’errore o se era consapevole dell’irregolarità, permettendo alla PA di esercitare i propri poteri repressivi e di autotutela per la tutela del territorio.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: nell’istruttoria volta all’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990, è necessario motivare non solo l’interesse pubblico attuale, ma anche analizzare la condotta del privato. Se emerge una colpa o una falsa rappresentazione della realtà, il termine temporale per l’autotutela può essere superato o l’affidamento può essere considerato non meritevole di tutela, riducendo i rischi di responsabilità erariale per mancato ripristino della legalità.
  • Per il Concorsista: il tema è centrale nella materia del Diritto Amministrativo, in particolare riguardo ai provvedimenti di secondo grado e ai principi di correttezza e buona fede (art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990). Occorre conoscere bene il bilanciamento tra il potere di autotutela della PA e il principio di certezza del diritto, con focus specifico sulla disciplina dei termini previsti dall’art. 21-nonies L. 241/1990.

PAROLE CHIAVE

Legittimo affidamento, Edilizia, Autotutela, Buona fede, Art. 21-nonies L. 241/1990, Annullamento d’ufficio.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 21-nonies L. 241/1990: Disciplina le condizioni e i termini temporali (12 mesi) entro cui la PA può annullare d’ufficio un provvedimento illegittimo, tenendo conto degli interessi dei destinatari.
  2. Cons. Stato, Sez. VI, 30 novembre 2023, n. 10335: Sentenza che ribadisce la necessità di buona fede e assenza di colpa del privato per la configurabilità del legittimo affidamento in materia edilizia.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli