Licenza alimentare nel mercato rionale

Il Soggetto X acquista dal soggetto Y ramo d’azienda che corrisponde nello specifico ad un’attività di vendita nel settore alimentare all’interno del mercato rionale. Oltre l’azienda acquista il relativo posteggio.

Il soggetto subentrante X segnala al suap con scia di subingresso l’avvio dell’attività di commercio su area pubblica con posteggio nel settore alimentare.

Dalla verifica istruttoria nella parte riservata all’autorità sanitaria non dichiara alcuna somministrazione/preparazione di cibi d’asporto e/o mezzi idonei dedicati alla manipolazione e somministrazione sul posto.

Da alcune segnalazioni veniamo a scoprire che il soggetto X con mezzo mobile oltre alla vendita di pesce esegue anche l’attività di friggitoria e quindi di preparazione di cibi d’asporto.

La licenza rilasciata illo tempore dal comune non prevedeva , in quel posteggio manipolazione e/o preparazione sul posto di cibi d’asporto. Anche nella licenza del cedente, soggetto Y non vi era alcun riferimento alla manipolazione,cucina, preparazione ma solo vendita di generi alimentari.

QUALORA accertato da un’organo di polizia e/o dall’autorità sanitaria che il Soggetto X effettua preparazione, manipolazione di cibi d’asporto, friggitoria con mezzo mobile, attività non riscontrabile dalla verifica istruttoria nella scia di subingresso …il comune potrebbe procedere a revoca della licenza e dell’occupazione del relativo posteggio?

A mio avviso è solo violazione della norma sanitaria (aggiornamento della notifica sanitaria e del manuale HACCP), salvo diversa esplicita previsione normativa regionale o regolamentare comunale (es. divieto uso impianti a gas o elettrogeni,…).

In Lombardia ad es. l’art. 21 c. 7-bis della L.r. 6/2010 dispone che " Il titolo autorizzatorio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.

Formalmente parlando, il posteggio non si acquista. SI acquista l’azienda e questo fa sì che il l’acquirente si possa sostituire al cedente, senza soluzione di continuità, nella titolarità della concessione.

La cosa è dubbia. Tendenzialmente, dopo il 1998, le vecchie licenze sono state convertite (più o meno formalmente) in autorizzazioni per il commercio alimentare e per il commercio non alimentare. Se è così, e dovrebbe essere così fatte salve eventuali indicazioni obbligatorie su sub-specializzazioni merceologiche (che dovrebbero essere esplicitamente previste per quella concessione), allora il soggetto è titolato a porre in vendita il settore alimentare nel modo in cui vuole. Le rilevanze igienico-sanitarie sono pertinenti da un punto di vista oggettivo: il soggetto ha organizzato e ha le attrezzature giuste per quello che fa? Questo può essere verificato sul posto dato che la relativa notifica ex Reg. CE 852/04 presentata contestualmente alla comunicazione di subingresso, deve riportare solo la spunta sull’attività esercitata.
In conclusione, io indagherei secondo queste chiavi di lettura prima di intervenire. A parere mio, molto probabilmente, l’esercente è in una posizione legittima. AL più potrà presentare nuova notifica sanitaria spuntanto, oltre alla voce: || Commercio ambulante a posto fisso, anche la voce: || Produzione di cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)

vedi la modulistica standard:

Nel decreto bersani mi colpisce
“…L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio”.

Qualora nella autorizzazione vecchia non vi fosse annotata la possibilità della somministrazione, può essere inibito al subentrante l’attività di friggitoria complementare a quella della vendita del pesce?

La somm.ne NON assistita fa parte del commercio al dettaglio. L’annotazione occorre per la somm.ne ASSISTITA