LICENZA ART. 69 TULPS SPETTACOLO VIAGGIANTE

Buongiorno, con la presente, si chiede se l’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, necessita di una sola licenza ex art. 69 TULPS rilasciata dal Comune di residenza, dove sono inserite le attrazioni, con codice identificativo, che abilita ad esercitare l’attività su tutto il territorio della Repubblica, quindi viene considerata una licenza permanente, non sussistendo, in capo al titolare, obbligo di rinnovo, né annuale, né triennale.

Il Comune dove verranno installate le attrazioni in occasione di Fiere, rilascerà solamente la concessione di suolo pubblico ed eventualmente l’esercente produrrà una scia di inizio attività ai sensi dell’art. 69 del TULPS con le attrazioni che intende installare, con allegata la licenza rilasciata dal Comune di residenza, il collaudo delle attrazioni, l’assicurazione e la dichiarazione di corretto montaggio delle attrazioni.

Sulla necessità di ulteriore licenza ai sensi dell’art. 69 del TULPS, aggiungo che pare inutile rilasciare una seconda abilitazione personale, da parte del Comune dove l’esercente intende installare le attrazioni, quando nella prima licenza (quella del Comune di residenza) ci sono già indicate le attrazioni con le quali viene effettuato lo spettacolo.

In attesa di una gradita risposta, ringraziando, si porgono distinti saluti.

Natali Claudia
Comune di Poggio Renatico
Area Gestione del Territorio
Sportello Unico delle Attività Produttive
Piazza Castello n. 1
44028 Poggio Renatico (FE)2024-12-03T23:00:00Z