Licenza art. 88 raccolta scommesse

Chiedo conferma della correttezza della seguente interpretazione in riguardo ad uno spazio di raccolta scommesse.

Ci stiamo ponendo il dubbio se una licenza art. 88 TULPS in specifico per attività di raccolta scommesse sportive all’interno di una tabaccheria in Toscana, rilasciata dalla Questura territorialmente competente a seguito di subingresso per acquisto d’azienda in attività già esistente ed abilitata a tal fine, sia un titolo abilitativo di per sè sufficiente anche per installare apparecchi per gioco lecito ai sensi dell’art. 110, comma 6, del TULPS.

Dato che la licenza art. 88 in questione richiama unicamente la raccolta di scommesse sportive presso la tabaccheria, come altresì la precedente licenza art. 88 dell’attività acquistata in cui avviene il subingresso, considerando la specificità delle autorizzazioni, non riteniamo possa abilitare all’esercizio di alcuna altra attività richiamata ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS, benchè meno per apparecchi di gioco lecito con vincita in denaro ai sensi dell’art. 110, comma 6, del TULPS.

L’attività in questione dovrebbe quindi rimanere sottesa a richiesta di rilascio di nuova licenza art. 88 alla Questura per installazione VLT, che pertanto varrebbe come nuova installazione di giochi leciti soggetta alla verifica delle distanze da luoghi sensibili, ovvero alla trasmissione di SCIA art. 86 per spazio giochi al comune, o invio di istanza SUAP di subingresso al comune laddove la precedente impresa avesse già avviato uno spazio giochi.

Non pare corretto che la sola licenza art. 88 che autorizza allo svolgimento di una specifica attività quale la raccolta di scommesse sportive, consenta l’esercizio anche di altra tipologia di attività non contemplata per installazione di apparecchi per giochi leciti. Cercavo per questo un confronto in merito.

L’art. 86 dispone che relativamente agli apparecchi di cui all’articolo 110 commi 6 e 7, la “licenza” NON è necessaria per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici già in possesso di altre licenze di cui all’articolo 88

Da una lettura letterale sembrerebbe che l’art. 88 in generale sia abilitante, non specificando che debba essere relativa all’installazione di giochi…
D’altro canto anche con la SCIA art. 86 c. 1 per somministrazione si possono installare… e non è richiesta ulteriore SCIA specifica per installazione (negli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo comma).

Attendi comunque il contributo degli esperti!

L’88 x raccolta scommesse abilita di per se’ - senza necessità altri titoli - all’installazione dei 110 c.6 lett. a) (cd slot o newsletter) ma non anche per quelli lettera b) (cd VLT) per le quali occorre espressa licenza della Questura, peraltro non rilasciabile nel caso di specie visto che la tabaccheria non è tra le tipologie di locali ove si possono installare tali particolari apparecchi.

Va poi aggiunto che l’effettiva installazione delle slot 110 6a in un punto scommesse (corner) qual è sicuramente la tabaccheria che, ripeto, non abbisogna di altro titolo essendo sufficiente l’88 già posseduto, potrebbe incontrare dei limiti posti dalla LR di settore (ludopatia).
Posto che si parla di subingresso dubito che si possa limitare installazione slot se in quel locale già vi erano collocate dal precedente titolare e quindi che non si possa parlare di nuova installazione

Infatti, il problema non si pone. Le VLT non possono essere installate nelle tabaccherie.

Concordo con quanto detto da Alberto. Faccio una sintesi così la riuso nel forum in futuro :slight_smile:
Premetto che l’esercizio del gioco e l’installazione dei giochi sono soggette ad abilitazione di “polizia amministrativa” ai sensi dell’art. 86 TULPS (+ tabella dei giochi proibiti). Per adesso lasciamo perdere le VLT che possono essere installate solo in determinati luoghi e necessitano, comunque, di licenza questorile specifica ex art. 88 (si esce dalla “polizia amministrava” di competenza comunale).
Nel dicembre del 2005 l’art. 86 TULPS fu modificato, le modifiche entrarono in vigore il 01/01/2006. Nella formulazione del 2006 il legislatore ha scritto:

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
[…]
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati .

Dopo qualche mese, anche il Mise e il MinInt presero atto di quella che sembrò a tutti l’interpretazione più ragionevole: se un esercizio pubblico era già in possesso di abilitazione riconducibile all’art. 86 TULPS oppure all’art. 88 TULPS, allora poteva installare i comma 6 e 7 senza ulteriore titolo abilitativo.
Ti riporto un estratto di una circolare dell’epoca:

Dalla lettura di dette disposizioni emerge che gli esercenti di dette attività già in possesso di licenza di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, ovvero 88 del T.U.L.P.S., potranno installare apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S., in forza del titolo di polizia già posseduto senza richiedere una ulteriore analoga autorizzazione.
Diversamente i titolari degli esercizi ricompresi nel novellato 3° comma del citato art. 86 del T.U.L.P.S. dovranno munirsi dell’autorizzazione all’installazione degli apparecchi in argomento.

Per compitezza informativa posso aggiungere che la possibilità di installare le macchinette in altri esercizi diversi dai “pubblici esercizi” rimase solo teorica fino al 2011 perché solo allora fu previsto il decreto che dettò i parametri per poterlo fare (decreto AAMS 2011/30011). Prima del 2006 questa possibilità non c’era ma solo nel 2011 si iniziò ad installare le macchinette anche negli esercizi di commercio e altri luoghi). Quindi solo dal 2011 si applica la SCIA per l’installazione dei comma 6 e 7 in esercizi diversi da quelli “pubblici” riconducibili all’art. art. 86 TULPS.

Con la LR 57/2013 toscana, limitatamente a questa questione non è cambiato nulla. La LR non ha previsto ulteriori titoli abilitativi rispetto a quelli statali (art. 86 TULPS), ha solo previsto una serie di condizioni di esercizio.

Concordo con il fatto che il subingresso non muta la situazione giuridica che gravita interno a quell’azienda. La regione Toscana non ha emesso circolari sul punto specifico né precisa niente nella legge. Una precisa indicazione sull’ammissibilità del subingresso era sta portata avanti dalla regione Lombardia che ha una legge regionale dello stesso tipo di quella toscana, direi molto simile sia nei principi che nelle disposizioni per cui è sicuramente possibile traslare le stesse considerazioni. Parlo di queste considerazioni:

Vedi la parte dedicata la “subentro”

È così.
Anche se il locale ha già la licenza art. 88 per la raccolta di scommesse, per l’installazione di VLT la questura chiede la presentazione di una nuova domanda per il rilascio della specifica licenza art. 88 (anche perché l’installazione di VLT è subordinata a requisiti diversi, tra cui la distanza da luoghi sensibili).
Nella nuova domanda il richiedente già in possesso di licenza per la raccolta di scommesse dovrà tra l’altro dichiarare se il locale ha subito o meno modifiche strutturali dall’epoca del rilascio della licenza di scommesse.

La licenza 88-vlt non può essere data per una tabaccheria non essendo tipologia locale tra quelle previste dal DD AAMS (ora ADM) del 22.01.2010, art.9.

La tabaccheria o il bar può essere un c.d. corner socmmesse (con licenza art. 88) ma non può installare le VLT