Licenza di pubblico spettacolo e discrezionalità SUAP

Buongiorno,
un locale ci chiede autorizzazione per pubblico spettacolo temporaneo.
Poichè è stato nella passata stagione sottoposto a diverse misure cautelative per problemi di ordine pubblico, sicurezza antincendio e igiene, chiedo:

  • se, pur avendo al momento comunque i requisiti per ottenere la licenza, il Comune ha la discrezionalità per negargliela visti gli episodi verificatisi in precedenza;
  • se, alla luce di quanto successo, il Comune può richiedere il parere della CCV pur essendo la capienza del locale sotto 200.
    Grazie
    Paola

La discrezionalità del Comune per il rilascio delle autorizzazioni previste dal TULPS è prevista solo nei confronti di chi ha riportato condanne per i delitti indicati al secondo comma dell’art. 11 del suddetto Testo Unico.

Nel tuo caso concreto, però, potrebbe essere utile agire con gli strumenti consentiti nell’ambito della c.d. “safety & security”. La circolare Min.Interno 18/07/2018 prevede infatti che «Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura».
Con quello che ne segue.

Non esiste un divieto a chiedere comunque un parere tecnico della CCVLPS anche nel caso di spettacoli con capienza pari o inferiore a 200 persone per i quali una relazione asseverata abbia sostituito il parere, le verifiche e gli accertamenti della CCVLPS.
L’allegato A del D.L.vo 222/2016 prevede anzi – ai punti 78 e 80 – che il SUAP debba trasmettere l’istanza ricevuta alla CCVLPS, eventualmente integrata con uno specialista, con l’esplicita indicazione che la relazione asseverata elimina la necessità del sopralluogo di quest’ultima.

Espressamente interpellato in merito all’apparente contraddizione di questa previsione, il MISE ha risposto che ciò pare confermare la sopravvivenza dei compiti indicati alla lettera e) dell’art. 141 Reg. TULPS, e cioè il potere della CCVLPS di effettuare dei controlli e di suggerire prescrizioni da inserire nelle autorizzazioni di competenza comunale [cfr. Risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017].

L’art. 141 del Regolamento TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone (il parere), le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale e/o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

Le regole tecniche, di prevenzioni incendi riguardanti gli esercizi pubblici, di cui all’art. 1 lett. e) del D.M. 19 agosto 1996, si applica ai “locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone”;

Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano comuncque le disposizioni di cui al titolo XI dell’allegato.

Il Titolo XI stabilisce che, LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE, per i locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all’esodo del pubblico , alla statica delle strutture e all’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati , la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Il numero delle uscite secondo il Titolo IV punto 4.3.2 NUMERO DELLE USCITE che dal locale adducono in luogo sicuro all’esterno, deve essere non inferiore a tre . Dette uscite vanno ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte. Per i locali di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste due sole uscite.
ERGO
l’ufficio SUAP può controllare quello che dichiara il Tecnico se è conforme a quanto sopra, Va bene, se non è conforme, rigetta l’istanza.

Credo che la domanda sottendesse la verifica dell’opportunità di abilitare più che applicare le regola tecniche. Sul punto posso citare almeno tre artt. TULPS che possono essere usati per chiarire alcuni concetti al richiedente. In oltre, è chiaro che negli artt. 68/69 è insita una discrezionalità in capo alla PA nel valutare se un dato evento in un dato luogo non vada contro a esigenze di tutela di beni primari della vita così da poter valutare un diniego oppure l’inserimento di determinate prescrizioni anche molte restrittive

art. 82

Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d’ingresso.

Art. 9

Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse .

Art. 10

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata

I tre articoli del TULPS (82, 9 e 10) evidenziano la possibilità di intervenire su autorizzazioni comunque già rilasciate, anche mediante l’inserimento di particolari prescrizioni.
Se avevo capito bene, la domanda iniziale era relativa alla possibilità discrezionale del Comune di negare il rilascio dell’autorizzazione anche se il richiedente aveva comunque i requisiti per ottenere la licenza. Cosa che è possibile solo ai sensi del secondo comma dell’art. 11.
E’ per quello che avevo suggerito di avvalersi della procedura prevista nella circolare Min.Interno 18/07/2018, che è vista proprio in funzione di valutare - ad un livello più alto di quello del semplice Comune - se un dato evento in un dato luogo non vada contro a esigenze di tutela di beni primari della vita.

Grazie a tutti per i vostri contributi,
in questo momento sono nella fase di valutazione di una nuova domanda, e in detta valutazione concorre quanto accaduto nei mesi precedenti che mi fa dubitare dell’opportunità di rilasciare una nuova licenza anche per quest’anno.
Sulla base anche delle vostre indicazioni, credo che la soluzione migliore sia quella di convocare la CCV, specificando che si tratta di una situazione straordinaria, e facendo in modo che in sede di CCV si decida se inviare gli atti anche in Prefettura.
Pensavo anche di chiamare in CCV un membro del nostro Commissariato.
La stessa CCV valuterà poi se fare sopralluoghi in corso d’opera (perchè, correggetemi se sbaglio, ma si tratta solo di esame atti, il sopralluogo non è necessario ai fini dell’espressione del parere di agibilità visto che c’è la relazione asseverata del tecnico abilitato).

Grazie mille ancora
Paola369