Buongiorno
considerato che l’elenco delle attività spettacolari di cui all’art. 4 della Legge 337/1668 riconosce lo spettacolo di strada come attrazione e lo inserisce nella sezione VI, mi sembrerebbe ovvio ipotizzare la possibilità di rilasciare una licenza di spettacolo viaggiante ex art. 69 ad un artista di strada che ne ha fatto richiesta.
Ho letto però che il Ministero dell’Interno con parere n. 557/PAS.616.12007(1) del 6 febbraio 2008 ha riconosciuto alle amministrazioni comunali la competenza in materia e pertanto tale attività di spettacolo di strada deve essere disciplinata dai regolamenti di polizia urbana.
Dal momento che il nostro regolamento comunale di polizia urbana vieta l’esercizio dell’attività di artista di strada nell’ambito del territorio comunale, di conseguenza è corretto affermare che nel nostro comune NON possiamo in alcun modo rilasciare la licenza art. 69?
Grazie mille