Licenza ex art.69 per Artisti di strada

Buongiorno
considerato che l’elenco delle attività spettacolari di cui all’art. 4 della Legge 337/1668 riconosce lo spettacolo di strada come attrazione e lo inserisce nella sezione VI, mi sembrerebbe ovvio ipotizzare la possibilità di rilasciare una licenza di spettacolo viaggiante ex art. 69 ad un artista di strada che ne ha fatto richiesta.
Ho letto però che il Ministero dell’Interno con parere n. 557/PAS.616.12007(1) del 6 febbraio 2008 ha riconosciuto alle amministrazioni comunali la competenza in materia e pertanto tale attività di spettacolo di strada deve essere disciplinata dai regolamenti di polizia urbana.
Dal momento che il nostro regolamento comunale di polizia urbana vieta l’esercizio dell’attività di artista di strada nell’ambito del territorio comunale, di conseguenza è corretto affermare che nel nostro comune NON possiamo in alcun modo rilasciare la licenza art. 69?

Grazie mille

Buongiorno,
mi sembra strano che l’attività di artista di strada sia vietata tout court da un regolamento comunale.
Generalmente vengono individuate delle aree che non creino intralcio ai sensi del Codice della strada e può essere richiesto il pagamento di occupazione di suolo pubblico.
Saluti.

Marco Orlandi

Mi accodo a Marco e concordo sulla stranezza della disposizione comunale, non sono neppure quanto siano legittimi dei divieti a prescindere. Comunque, al di là di questo, se l’artista di strada è professionale non vedo perché non rilasciargli l’autorizzazione ex art. 69 TULPS, sarebbe un abuso pubblico. Tale abilitazione afferisce all’esercizio dell’attività in quanto tale, che serve per andare in giro per l’Italia e per l’UE. E’ un po’ come per l’operatore commerciale del commercio su AAPP in forma itinerante.

Buongiorno e grazie per il riscontro.
convengo con voi circa la dubbia legittimità di queste limitazioni. Il nostro attuale regolamento di Polizia Urbana all’art. 30 dispone quanto segue:

  1. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o
    l’attività di artista di strada nell’ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche
    disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia.
  2. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati.

Nell’eventualità che decidessimo di rilasciare comunque la licenza, dovremmo in primis registrare l’attrazione assegnando un codice identificativo ma nel caso di Artista di strada, in che modo può avvenire questo passaggio se non vi è una vera e propria attrazione?
Avete esperienze ed esempi da poter prendere in considerazione?
Grazie

L’attività di artista di strada rientrava tra quelle previste dal primo comma dell’art. 121 del TULPS, abrogato nel 2001.

Il Ministero dell’Interno aveva già indicato che tali attività non potevano farsi ricadere nell’art. 69 TULPS poiché prive del carattere dell’imprenditorialità (Circ. 14375/II Sett. Del 23/12/1985).

Con il parere del 2008 ha definitivamente precisato che «La materia rientra tra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana attraverso cui si mantiene una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno in questione, prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell’ambito del territorio comunale».

Da quanto si legge, il vostro regolamento di polizia urbana non vieta l’attività di artista di strada in termini assoluti; la vieta SE viene esercitata «senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia».

Se nei provvedimenti comunali in materia non avete disposizioni specifiche per gli artisti di strada, vuol dire che non ci sono particolari prescrizioni oltre a quelle generali previste dal codice della strada e per l’occupazione del suolo pubblico.

La richiesta di occupazione del suolo pubblico costituisce indubbiamente (anche) una comunicazione informativa che consente al Comune una pur minima attività conoscitiva.