Licenza itinerante - autorizzazione suolo pubblico e dipendenti

Buongiorno.
Ad un itinerante non è possibile rilasciare un’autorizzazione all’occupazione suolo pubblico per una giornata intera, dico bene? Dovrebbe esclusivamente sostare per il tempo necessario alla vendita e per un orario non superiore a 1h30 come previsto dalla L.R. 06/2010 della Lombardia se non erro.
Ho inoltre un dubbio: nel nostro Comune abbiamo due persone che esercitano commercio ambulante itinerante con una licenza itinerante appartenente ad un’altra persona (parente stretta, ma mai presente, titolare di Ditta Individuale); possono farlo ed eventualmente a quali controlli/sanzioni possono essere soggette queste due persone?
Grazie mille

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante “deve essere svolto con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita”. Questo dice l’art. 21 della LR Lombardia 6/2010.
Diversi regolamenti comunali, poi, hanno quantificato questo “tempo” in misura differente: chi in un’ora, chi in due ore, ecc., quindi dipende da cosa prevede il vostro regolamento.

Per quanto riguarda il tuo secondo dubbio, operando il Lombardia dovresti conoscere la disciplina in materia di carta d’esercizio…: nei “fogli aggiuntivi” devono essere annotati tutti i prestatori d’opera, ivi compresi i dipendenti assunti a tempo indeterminato. Negli altri casi deve essere documentata la regolarità dell’assunzione. La regolarità della carta d’esercizio può essere verificata anche online sul sito della Regione (ma tutte queste cose dovresti saperle).
Se chi vende esibisce copia di una licenza altrui e risulta estraneo alla carta d’esercizio, pare fondato il sospetto che stia esercitando in maniera abusiva.

Chiedevo questo perchè molti Comuni limitrofi concedono deliberatamente autorizzazioni all’occupazione suolo pubblico, e mi chiedevo su quale base (che per me, appunto, non ha ragione di esistere).
Per quanto riguarda il fatto che la regolarità della carta d’esercizio (intendi anche i nomi dei prestatori d’opera o la “semplice” regolarità?) onestamente non ero a conoscenza che potesse essere verificata sul sito della Regione; intendi su Muta o altrove?
Grazie

Si accede ai servizi online dalla pagina https://www.procedimenti.servizirl.it dopo login e autenticazione, quindi seguendo il menù del Commercio.
Puoi ottenere visura e stampa in pdf dell’intera carta d’esercizio, comprensiva dei fogli aggiuntivi in cui sono riportati dati anagrafici e fotografie anche di chi risulta svolgere l’attività in qualità di: coadiuvante/collaboratore familiare - dipendente - altro.

Perdonami ho un dubbio interpretativo: i titoli autorizzativi devono essere vidimati dai Comuni ove l’operatore svolge l’attività. Questa cosa è riferita ai Comuni dove l’operatore ha posteggi in concessione (mercati, sagre/fiere ecc) oppure anche a quelli in cui l’operatore svolge, anche solo 1-2 volte l’anno, la propria attività come semplice itinerante?
Grazie

«I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dai comuni in cui è svolta l’attività su posteggio (nei mercati, su posteggio isolato, in fiere con concessione pluriennale) o dal comune che ha rilasciato l’autorizzazione itinerante.»

D.g.r. 14 marzo 2022 - n. XI/6110 – Allegato A, paragrafo 9, punto 3

La congiunzione “o” lascerebbe intendere che un itinerante presente sul mio territorio non per forza deve aver fatto vidimare la carta di esercizio al mio Comune.
Se la mia interpretazione è corretta, quindi, penso di non poter verificare online la documentazione inerente la carta d’esercizio vidimata da un Comune diverso dal mio; almeno, tempo fa l’assistenza clienti mi aveva riferito questo. E anche provando al link che mi indichi non riesco ad effettuare la ricerca. Tu sei in grado di farlo anche per carte d’esercizio non vidimate da te?

L’autorizzazione itinerante deve essere vidimata dal Comune che l’ha rilasciata.

Il programma consente la visura e la stampa anche di carte d’esercizio rilasciate/vidimate da altri comuni lombardi, c’è da mettere un flag sulle opzioni: carta comune | tutte.
In ogni caso: «La carta di esercizio deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza» (art. 21, comma 10, LR 6/2010), con relativa sanzione in caso di mancanza.

Direi che sarebbe il caso che la vostra polizia locale si aggiorni sulla materia… :roll_eyes:

Ho provato e (ringraziandoti) sono riuscito a verificare.
Oltre a me deve aggiornarsi anche l’assistenza clienti però mi sa.
( E, come off-topic, concordo con te, però purtroppo non si riesce molto a restare aggiornati se oltre a P.L. e P.G. ci si sobbarca anche commercio-spettacoli viaggianti, notifiche di ogni tipo che forse sarebbe pure demansionamento, pesa pubblica, bandi vari, toponomastica ecc ecc :grimacing: )
Quindi ricapitolando, secondo te se un soggetto non è presente nei fogli aggiuntivi della carta d’esercizio si configura un esercizio abusivo dell’attività?
Grazie di tutto

Se chi vende:

  1. esibisce copia di una licenza altrui,
  2. e risulta estraneo alla carta d’esercizio,
  3. e non è in grado di documentare una forma regolare di assunzione temporanea,

mi pare fondato il sospetto che stia esercitando in maniera abusiva.

Poi tutto dipende dalla professionalità dell’organo di controllo, ma se non fosse un esercizio abusivo quello mi domanderei quale lo sarebbe…