[Liguria] Impianto distribuzione carburante - collaudo scaduto - sequestro amm.vo

L’art. 139 della legge Regionale 1/2007 sanziona l’impianto di distribuzione carburante privo del prescritto certificato di collaudo in quanto scaduto con “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 8.000 e con il sequestro delle attrezzature costituenti l’impianto nonché del prodotto giacente.”

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che “L’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è di competenza del Comune ove è installato l’impianto.”

Si richiede di conoscere se in fase di accertamento/controllo di un impianto da parte di organo di polizia diverso dalla polizia locale (es. Guardia di Finanza, carabinieri ecc) gli stessi possano effettuare comunque il sequestro amm.vo dell’impianto o se debbano limitarsi alla mera segnalazione al Comune.

la legge 689/81, all’art. 17 dispone:

Il funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro previsto dall’art. 13 deve immediatamente informare l’autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Il sequestro è una misura cautelare che presuppone un procedimento a parte rispetto alla sanzione pecuniaria. È l’agente accertatore che lo dispone (vedi art. 13). L’AC ne prende atto. Come dice la giurisprudenza, il pagamento dell’ordinanza ingiunzione, esaurendo le esigenze cautelari, comporta restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, a meno che l’Amministrazione non abbia proceduto a confisca.

Nel tuo caso, direi che la legge non è scritta molto bene. Direi che l’attività dovrebbe essere sospesa a prescindere dal sequestro. Non c’è riferimento alla confisca

Il legislatore regionale di certo non si è impegnato troppo in materia…
L’art. 13 689/81 dispone che "Possono altresi’ procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa…" ma come giustamente viene fatto notare nella LR non vi è riferimento alla confisca.
Pur condividendo che l’attività andrebbe sospesa a prescindere dal sequestro, viene allora da chiedere con quale atto, nell’immediatezza dell’accertamento?

il collegamento dell’art 13 della 689/81 è chiaro art 20 con il codice del processo penale pertanto l’autorità amministrativa può disporre la confisca delle cose che servirono a a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto. Il sequestro esiste perché il sequestro viene disposto nell’immediatezza da parte di un tecnico, un upg e il potere di togliere la proprietà del bene viene dato all’autorità amministrativa, e inoltre per poter ricorrere ai rimedi essendo un provvedimento in via provvisoria (necessario per evitare la dispersione del bene che non vedo in questo caso).
non so se ti ho aiutato

Ottima disamina…ma mi chiedo:come si collima il tutto con l’indicazione che *L’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è di competenza del Comune ove è installato l’impianto" ?
Questa -infelice- formulazione lascerebbe precludere la possibilità di sequestro da parte di qualsivoglia autorità, ad eccezione del Comune (a questo punto per il tramite della Polizia Locale)