Limitazione doppia attrazione spettacolo viaggiante

Buongiorno, in mancanza di precedente risposta, provo a riproporre il quesito: nel nostro comune in occasione dei festeggiamenti del patrono è presente un luna park, nel quale al momento sono presenti diverse attrazioni di spettacolo viaggiante tutte diverse tra loro, tranne per l’unico caso della presenza di 2 piste di autoscontri. Chiediamo il Vostro parere in merito alla possibilità di introdurre nello specifico Regolamento Comunale l’obbligo, nel momento in cui una delle 2 attività suddette cessi, di far subentrare una tipologia diversa da quella esistente, per eliminare il doppione presente. E’ fattibile oppure si va in qualche modo contro la tutela della libera concorrenza e del cedente? Grazie.

Direi che ci può stare. Al di là delle prassi amministrative che si sono calcificate nel tempo, le imprese dello spettacolo viaggiante sono “servizi” ai quali si applica la direttiva Bolkestein, alias direttiva servizi, e, quindi, il d.lgs. n. 59/2010. Per l’accesso al suolo pubblico occorrerebbero procedure in linea con la Bolkestein. Alla cessazione di un’attività il posto sarà rimesso a bando e nel bando possono essere dettate le specifiche di chi occupa quella parte di suolo pubblico. Il comune ha potestà regolatoria per definire l’impianto luna park al pari di quello che fa per i mercati su AAPP. Tutto si può fare basta farlo con motivazione adeguata e con procedure imparziali.

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