Un attività di bar e ristorate, ubicato in toscana, vuole chiudere per ferie. Qual’è il limite temporale di giorni consecutivi per il quale può chiudere senza dover comunicare niente al comune?
E questo periodo di chiusura può essere poi successivamente ripetuta nel medesimo anno?
Con la liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività commerciali in senso lato, si è determinata la possibilità, per l’esercente di rimanere chiuso per un tempo indefinito fatta salva, in toscana, l’applicazione delle ipotesi di decadenza di cui all’art. 126 della LR 62/2018:
Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
[…]
b) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 86
[…]
A livello comunale, con regolamento, potrebbe essere prevista una comunicazione al comune per ipotesi di chiusura maggiore di tot. giorni. In alternativa o in aggiunta all’eventuale comunicazione, resta la verifica da parte della PM che deve accertare il passaggio dell’annualità consecutiva
Tieni conto anche dell’art. 99, comma 1:
Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica, rendono noto al pubblico l’orario di apertura e di chiusura e l’eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.
La violazione di cui all’art. 99, comma 1 è punita con la sanzione amm.va del pagamento della somma da 500,00 a 3.000,00 €
Buongiorno, mi collego al quesito, per chiedere se il termine decadenziale rimanga valido dopo un anno di sospensione attività anche in questa fase emergenziale, ovvero se le autorizzazioni mantengano la loro validità 90 giorni successivi al termine dello stato d’emergenza Covid.
Grazie
Hai fatto bene a rammentarlo, lo avevo omesso. Parlavo in via generale.
Attualemente, è sempre in vigore l’art. 103, comma 2 del DL n. 18/20 nel quale può confluire anche il caso di specie:
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.