Non mi è se vi sono limiti all’accesso diversi tra l’accesso documentale e quello civico generalizzato
Mi sembra che “gli argomenti” sottratti all’accesso siano sostanzialmente gli stessi espressi in maniera diversa:
Nell’art. 24 della 241/90 relativamente all’accesso documentale si parla di: segreto di stato, procedimenti tributari, x atti normativi, amministrativi generali, pianificazione, procedimenti selettivi. Il Governo può con regolamento sottrarre tutta una serie di documenti relativi alla sicurezza nazionale, relazioni internazionali, politica monetaria, ordine pubblico, indagini, attività ispettive, documenti che riguardino la vita privata delle persone fisiche, la loro riservatezza con riferimento agli interessi epistolari come anche e interessi delle persone giuridiche come interessi commerciale o industriale
Nel dlgs 33/2013 art 5bis : sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria, indagini, attività ispettive, e poi il divieto di accesso per evitare un pregiudizio agli interessi privati.
non sono le stesse casistiche?
inoltre sempre l’art 24 della 241/90 c.7 rimanda all’art.60 del dlgs 196/2003 per dati sensibili e giudiziari e in particolare se dati genetici, che svelino la vita sessuale o l’orientamento sessuale. Ma questo rimando vale solo per l’accesso documentale ai sensi della 241/90? non vale per l’accesso civico generalizzato? a questo istituto non si applicano le restrizioni sulla privacy?
grazie per chiarire la mia confusione. Buona domenica