sentenza n. 7211 del 22 agosto 2024,Consiglio di Stato
Le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solamente allorché siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione, la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta, ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l’atto presupposto, in quanto solamente quest’ultimo rende concreta la lesione degli interessi.
I medesimi principi trovano conferma anche nell’orientamento del Consiglio di Stato che, nell’ambito delle disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, reputa che siano immediatamente impugnabili soltanto le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie di una porzione di territorio, in relazione all’immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati.
Tale indirizzo interpretativo è stato ribadito anche in tempi recenti, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2023, n. 4400, secondo cui: “Nell’ambito delle disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, tra cui rientrano anche gli accordi di programma e gli accordi attuativi, è ravvisabile un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, ove se ne intenda contestare il contenuto, con riferimento alle prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie di una porzione di territorio, in relazione all’immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva”, nonché, nel medesimo senso, anche Cons. Stato, sez. IV, 17 ottobre 2022, n. 8821.