Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della Giustizia amministrativa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 8 febbraio 2022
Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della Giustizia
amministrativa. (22A01024)
(GU n.36 del 12-2-2022)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa all’ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali e, in particolare, l’art. 53-ter di istituzione delle
strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate
«ufficio per il processo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22
dicembre 2020, n. 251, recante «Regolamento di organizzazione degli
uffici amministrativi della giustizia amministrativa» come modificato
dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 316 del 10
dicembre 2021;
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa del 18 gennaio 2013, recante «Disposizioni per
assicurare la qualita’, la tempestivita’ e l’efficienza della
giustizia amministrativa»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della
giustizia» e, in particolare, l’art. 17 che disciplina il
monitoraggio di impiego degli addetti all’ufficio per il processo e
delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell’arretrato,
laddove prevede l’adozione di linee guida per lo smaltimento
dell’arretrato in tutti gli uffici della giustizia amministrativa,
con l’indicazione dei compiti degli uffici per il processo, ivi
inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorita’ nella
definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da
raggiungere;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 192 del
28 luglio 2021 di adozione delle linee guida per lo smaltimento
dell’arretrato in tutti gli uffici della giustizia amministrativa;
Atteso che una prima fase di applicazione delle linee guida ha
messo in evidenza la necessita’ di riponderare le stesse,
specificando in maniera piu’ precisa le procedure, i compiti degli
uffici coinvolti e le tempistiche agli stessi assegnate;
Sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
nella seduta del 4 febbraio 2022;
Decreta:
di adottare le linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della
giustizia amministrativa, nel nuovo testo di cui all’allegato 1 del
presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso e che
sostituisce integralmente il precedente.
Le linee guida entrano in vigore a decorrere dal giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2022
Il Presidente: Frattini
Allegato 1
LINEE GUIDA PER LO SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Sommario: 1. Premessa. - 2. Struttura dell’ufficio per il processo. -
3. Attivita’ dell’ufficio per il processo. - 3.1. Udienze
straordinarie. - 4. Monitoraggio dell’attivita’ svolta dagli uffici
per il processo. - 4.1 Predisposizione degli atti per la
rendicontazione sull’attivita’ svolta. - 5. Entrata in vigore.
- Premessa.
In un’ottica di progressivo e continuo adeguamento delle linee
guida previste dall’art. 17, comma 2, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1
della legge 6 agosto 2021, n. 113 (d’ora in poi, «decreto n.
80/2021»), alle sopravvenienze normative e organizzative intervenute,
si rende necessario provvedere a un primo aggiornamento del decreto
del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,
del 2 agosto 2021.
Tenuto conto dell’avvenuta istituzione, con decreto del
segretario generale n. 330 del 1° ottobre 2021, di una struttura di
missione presso il Segretariato generale, avente, tra l’altro, i
compiti di monitoraggio sull’attivita’ degli uffici per il processo
(nel prosieguo, «UpP»), e’ difatti attualmente possibile, e risulta
funzionale dal punto di vista organizzativo, ridurre e, comunque,
semplificare gli analoghi compiti, inizialmente posti a carico dei
capi degli uffici giudiziari.
Nei mesi scorsi sono state altresi’ svolte e si sono concluse le
selezioni volte al reclutamento del personale amministrativo da
destinare agli UpP e che ha preso servizio nel mese di gennaio del
Occorre poi dar conto anche della recente approvazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2021,
registrato in data 10 gennaio 2022, previsto dal comma 5 dell’art. 17
del decreto n. 80/2021, la cui adozione e’ un presupposto
condizionante il concreto avvio dell’attivita’ di smaltimento da
parte dei magistrati.
Giova ricordare che, nel prescrivere misure urgenti per il
rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche
amministrazioni e per l’efficientamento della giustizia, il decreto
n. 80/2021 ha previsto, con specifico riferimento alla giustizia
amministrativa, un rafforzamento degli UpP in otto uffici giudiziari
nei quali maggiore e’ l’arretrato pendente al 31 dicembre 2019, con
l’assegnazione di funzionari amministrativi e assistenti informatici
assunti in due scaglioni con rapporto di lavoro a tempo determinato
di trenta mesi ciascuno, all’esito di una procedura selettiva bandita
dal Segretario generale della giustizia amministrativa con decreto n.
198 del 14 giugno 2021.
Gli uffici giudiziari nei quali e’ rafforzato l’UpP sono indicati
dall’art. 12 del citato decreto n. 80/2021 e sono:
le sezioni II, III, IV, V, VI e VII del Consiglio di Stato;
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma;
il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di
Milano;
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto;
il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di
Napoli;
il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione
staccata di Salerno;
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di
Palermo;
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania.
Nonostante il riferito perimetro degli interventi di carattere
organizzativo indicati dal sopra richiamato decreto n. 80/2021, le
presenti linee guida sono volte a individuare i principi cardini
dell’attivita’ degli UpP istituiti presso tutte le sezioni del
Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana, nonche’ presso tutti i tribunali amministrativi
regionali e relative sezioni staccate e dettano le istruzioni
fondamentali per il loro funzionamento, in considerazione della
dimensione unitaria degli obiettivi di smaltimento, stabiliti in sede
sovranazionale e rifluiti nel Piano nazionale per la ripresa e la
resilienza (PNRR).
Le linee guida si applicano, quindi, a tutti gli UpP istituiti
negli uffici giudiziari - sia quelli ex art. 53-ter della legge 27
aprile 1982, n. 186, inserito dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge
31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2016, n. 197, sia quelli «rafforzati» ex art. 12 del decreto
n. 80/2021 - essendo tutte le componenti della giustizia
amministrativa chiamate a concorrere allo sforzo di realizzazione dei
traguardi assegnati, nei termini indicati nel progetto ricompreso nel
PNRR.
L’UpP ex art. 12, del decreto n. 80/2021 non e’, infatti, una
struttura diversa da quella introdotta con il decreto-legge n.
168/2016, ma - come accennato - e’ soltanto «rafforzata» con
l’inserimento di nuovo personale amministrativo, assunto a tempo
determinato negli uffici giudiziari dove maggiore e’ l’arretrato
rilevato alla data del 31 dicembre 2019.
Ferma restando, dunque, l’autonomia dei presidenti degli uffici
giudiziari nell’organizzazione dell’attivita’ giudiziaria, le
presenti linee guida individuano la disciplina base comune a tutti
gli UpP, al fine di armonizzarne l’attivita’ e renderla in tal modo
piu’ efficiente e orientata al risultato da conseguire.
2. Struttura dell’ufficio per il processo.
Premesso che la composizione degli UpP degli uffici giudiziari e’
quella prevista dall’art. 53-ter della legge n. 186/1982, nondimeno i
funzionari e gli assistenti assunti ai sensi dell’art. 13 dello
stesso decreto sono impiegati esclusivamente negli UpP ex art. 12,
del decreto n. 80/2021.
In entrambi i casi fanno parte dell’UpP anche gli ammessi al
tirocinio formativo a norma dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, o alla formazione professionale a norma dell’art. 37,
comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o al tirocinio
disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della
giustizia del 17 marzo 2016, n. 70. I tirocinanti aggiungono
l’attivita’ presso l’UpP a quella svolta con il magistrato tutor,
secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio di
Stato (d.P.C.S.) del 17 dicembre 2018, n. 183.
L’UpP e’ una struttura organizzativa interna all’ufficio di
segreteria delle sezioni e dipende funzionalmente per l’espletamento
dei compiti assegnati dal presidente della sezione che puo’ delegare
tale attivita’ ad un magistrato in servizio presso il medesimo
ufficio giudiziario.
3. Attivita’ dell’Ufficio per il processo.
L’UpP esamina quotidianamente i ricorsi appena depositati al fine
di accertare:
a) se sussistano profili che ne rendano immediata la
definizione, perche’:
presentano prima facie un vizio in rito, rilevabile d’ufficio
dal Collegio;
reiterano questioni affrontate dall’ufficio con
giurisprudenza consolidata;
b) se occorra acquisire documentazione istruttoria;
c) se sia necessario disporre l’integrazione del
contraddittorio.
Gli adempimenti sub a), b) e c) sono effettuati anche in
relazione ai ricorsi gia’ pendenti. In relazione a tali ricorsi l’UpP
verifica altresi’ se siano necessari adempimenti connessi a vicende
che abbiano determinato la sospensione o l’interruzione del giudizio,
per accertare se la causa della sospensione o della interruzione sia
ancora attuale.
L’UpP segnala, altresi’, i ricorsi:
per i quali sia possibile la definizione in rito, con
provvedimento monocratico o collegiale, nonche’ quelli per i quali
sia necessario disporre la sospensione o l’interruzione del giudizio;
piu’ risalenti nel tempo e per i quali sia stato disposto il
rinvio per piu’ di una volta.
L’UpP svolge, inoltre, i seguenti compiti:
a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante
anche l’esistenza di eventuali precedenti specifici; la compilazione
della scheda puo’ essere limitata a determinate tipologie di affari,
individuate per materia o per anno di iscrizione dell’affare, secondo
i criteri fissati dal presidente o suo delegato;
d) assistenza ai magistrati nelle attivita’ preparatorie
relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di
giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o
possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
f) ogni altro compito utile al perseguimento del primario
obiettivo di smaltimento dell’arretrato.
Le segnalazioni da parte dell’UpP sono effettuate con la
frequenza stabilita dal presidente dell’ufficio giudiziario, il quale
fissa i ricorsi piu’ risalenti nel tempo - per i quali non sia stata
gia’ individuata una Camera di consiglio o una udienza ordinaria -
alle udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato, in
occasione delle quali sono decisi anche i ricorsi «seriali».
Onde concorrere al raggiungimento degli obiettivi, intermedi e
finali, di smaltimento dell’arretrato e al fine di ricondurre la
durata media dei processi agli standard temporali stabiliti dal
diritto convenzionale europeo, presso tutti gli uffici giudiziari
della giustizia amministrativa, i ricorsi iscritti fino al 31
dicembre 2019 sono fissati per la trattazione prioritaria, secondo
l’ordine cronologico, iniziando da quelli piu’ risalenti, anche in
occasione della predisposizione dei ruoli delle udienze ordinarie,
nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 8 disp. att.
c.p.a…
3.1. Udienze straordinarie.
La partecipazione alle udienze straordinarie per lo smaltimento
dell’arretrato e’ su base volontaria.
Le udienze sono svolte da remoto e non e’ previsto il trattamento
di missione. Le udienze straordinarie sono programmate dal Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa.
4. Monitoraggio dell’attivita’ svolta dagli uffici per il processo.
Al fine di verificare il rispetto del crono programma volto a
garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il progetto
dell’abbattimento dell’arretrato, ricompreso nel PNRR, in seno alla
Segreteria del Segretariato generale della giustizia amministrativa
opera una struttura, alla quale sovrintende il Segretario generale
della giustizia amministrativa o un magistrato delegato, composta dal
personale della Segreteria del predetto Segretariato, da funzionari
informatici e da funzionari statistici.
La struttura verifica periodicamente, ai sensi dell’art. 17,
comma 4, del decreto n. 80/2021, l’andamento dell’abbattimento
dell’arretrato e supporta, ove necessario o su richiesta del Capo
dell’ufficio giudiziario, l’attivita’ degli UpP, anche con
l’elaborazione di bozze di provvedimento relative ai ricorsi da
definire con decisione monocratica e con l’indicazione:
a) dell’esistenza di eventuali gruppi di ricorsi suscettibili
di trattazione congiunta;
b) di ricorsi che richiedono, in ragione della loro risalente
iscrizione, una rapida definizione;
c) della necessita’ di apportare correzioni alla
classificazione in SIGA.
La struttura elabora con cadenza quadrimestrale le schede
relative alle pendenze, da trasmettere ai dirigenti presso gli uffici
giudiziari e le sezioni, nonche’ ai relativi UpP, contenenti altresi’
l’indicazione, in relazione a ciascun ufficio giudiziario o sezione,
degli obiettivi programmatici da conseguire, in coerenza con quelli
assegnati complessivamente alla giustizia amministrativa, e del tempo
stimato per raggiungerli.
Il Segretario generale della giustizia amministrativa, entro il
mese di febbraio 2022, adotta una circolare sull’attivita’ di
raccordo tra la struttura istituita presso il Segretariato e tutti
gli UpP.
4.1. Predisposizione degli atti per la rendicontazione sull’attivita’
svolta.
L’UpP predispone quadrimestralmente gli atti per la
rendicontazione sull’attivita’ svolta indicando:
il numero di udienze straordinarie svolte nel semestre;
il numero di affari trattenuti in decisione in ciascuna udienza
e complessivamente nel trimestre;
il numero di affari definiti;
il numero di ricorsi pendenti e iscritti fino al 31 dicembre
2019 presso lo specifico ufficio giudiziario;
il differenziale rispetto agli obiettivi, intermedio e finale,
stabiliti nel cronoprogramma;
ogni altro dato utile ad evidenziare lo stato di avanzamento
dei lavori di smaltimento dell’arretrato.
La rendicontazione e’ trasmessa al Segretariato generale della
giustizia amministrativa con cadenza quadrimestrale entro il giorno
10 del mese successivo alla scadenza del quadrimestre, al seguente
indirizzo mail: smaltimento.arretrato@giustizia-amministrativa.it
Oltre ai rendiconti periodici, l’ufficio giudiziario fornisce
informazioni o rendiconti anche parziali dell’attivita’ svolta a
richiesta del Segretariato, entro dieci giorni dalla ricezione della
stessa, nonche’ segnala tempestivamente eventuali criticita’ che
possano ostacolare il raggiungimento dell’obiettivo programmato.
Il Segretariato generale della giustizia amministrativa e’
responsabile del monitoraggio sui risultati raggiunti da ciascuno
degli uffici giudiziari.
Il Segretariato generale della giustizia amministrativa, qualora
nel corso dell’attivita’ di monitoraggio rilevi, presso un qualunque
ufficio giudiziario, uno scostamento significativo tra le statistiche
quadrimestrali e il cronoprogramma elaborato per raggiungere gli
obiettivi programmati, informa il Presidente e il dirigente
dell’ufficio giudiziario interessato, nonche’ il Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa per le iniziative di
carattere organizzativo di rispettiva competenza.
5. Entrata in vigore.
Le presenti linee guida entrano in vigore a decorrere dal giorno
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.