Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 28 luglio 2021
Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della Giustizia
amministrativa. (21A04699)
(GU n.183 del 2-8-2021)

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                        IL PRESIDENTE 
                   DEL CONSIGLIO DI STATO 

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa all’ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali e, in particolare, l’art. 53-ter di istituzione delle
strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate
«ufficio per il processo».
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22
dicembre 2020, n. 251, recante «Regolamento di organizzazione degli
uffici amministrativi della giustizia amministrativa»;
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa del 18 gennaio 2013, recante «Disposizioni per
assicurare la qualita’, la tempestivita’ e l’efficienza della
giustizia amministrativa»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della
giustizia» e, in particolare, l’art. 17 che disciplina il
monitoraggio di impiego degli addetti all’ufficio per il processo e
delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell’arretrato,
laddove prevede l’adozione di linee guida per lo smaltimento
dell’arretrato in tutti gli uffici della giustizia amministrativa,
con l’indicazione dei compiti degli uffici per il processo, ivi
inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorita’ nella
definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da
raggiungere;
Ritenuto di individuare una disciplina comune agli uffici per il
processo, al fine di armonizzare le attivita’ di detti uffici e
renderla piu’ efficiente per il raggiungimento dell’obiettivo di
smaltimento dell’arretrato;
Sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
nella seduta del 28 luglio 2021;

                          Decreta: 

di adottare le linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della
giustizia amministrativa, di cui all’allegato 1 del presente decreto,
di cui costituisce parte integrante.
Roma, 28 luglio 2021

                                    Il Presidente: Patroni Griffi 
                                                       Allegato 1 

LINEE GUIDA PER LO SMALTIMENTO DELL’ARRETRATO DELLA GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA

Sommario: 1. Premessa. - 2. Struttura dell’ufficio per il processo. -
3. Attivita’ dell’ufficio per il processo. - 3.1. Udienze
straordinarie. - 4. Monitoraggio delle attivita’ svolta dagli uffici
per il processo. - 4.1. Predisposizione degli atti per la
rendicontazione sull’attivita’ svolta. - 5. Criteri di fissazione
delle pendenze relative ad affari iscritti fino al 31 dicembre 2019.

    1. Entrata in vigore.
  1. Premessa.
    Nel prescrivere misure urgenti per il rafforzamento della
    capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni e per
    l’efficientamento della giustizia, il decreto-legge 9 giugno 2021, n.
    80 ha previsto, con specifico riferimento alla giustizia
    amministrativa, un rafforzamento degli uffici per il processo (d’ora
    in poi, UpP) di otto uffici giudiziari, nei quali maggiore e’
    l’arretrato pendente al 31 dicembre 2019, affinche’ agli stessi siano
    assegnati funzionari amministrativi e assistenti informatici assunti,
    in due scaglioni con rapporto a tempo determinato di trenta mesi
    ciascuno, all’esito di una procedura selettiva, bandita dal
    Segretario generale della giustizia amministrativa con decreto n. 198
    del 14 giugno 2021.
    Gli uffici giudiziari nei quali e’ rafforzato l’UpP sono indicati
    dall’art. 12 del citato decreto-legge n. 80 e sono:
    sezioni II, III, IV, V, VI e VII del Consiglio di Stato;
    Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma;
    Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di
    Milano;
    Tribunale amministrativo regionale per il Veneto;
    Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di
    Napoli;
    Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione
    staccata di Salerno;
    Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di
    Palermo;
    Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
    staccata di Catania.
    Le presenti linee guida, previste dall’art. 17 del decreto-legge
    n. 80/2021, individuano i principi cardini dell’attivita’ degli UpP
    istituiti presso tutte le sezioni del Consiglio di Stato, il
    Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana,
    nonche’ presso tutti i tribunali amministrativi regionali e relative
    sezioni staccate e dettano le istruzioni fondamentali per il loro
    funzionamento.
    Esse si applicano a tutti gli UpP istituiti negli uffici
    giudiziari della giustizia amministrativa - sia quelli ex art. 53-ter
    della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall’art. 8, comma 1,
    del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sia quelli
    «rafforzati» ex art. 12 del decreto-legge n. 80/2021 - essendo tutti
    chiamati a realizzare l’obiettivo dell’abbattimento dell’arretrato,
    nei termini indicati nel progetto ricompreso nel Piano nazionale per
    la ripresa e la resilienza (PNRR).
    L’UpP ex art. 12, del decreto-legge n. 80/2021 non e’, infatti,
    una struttura diversa da quella introdotta con il decreto-legge n.
    168/2016, ma e’ solo «rafforzata» con l’inserimento di nuovo
    personale amministrativo, assunto a tempo determinato negli uffici
    giudiziari dove maggiore e’ l’arretrato, rilevato alla data del 31
    dicembre 2019.
    Ferma restando, dunque, l’autonomia dei presidenti degli uffici
    giudiziari nell’organizzazione dell’attivita’ giudiziaria le presenti
    linee guida, in applicazione dell’art. 17, del decreto-legge n.
    80/2021, individuano la disciplina base comune a tutti gli UpP, al
    fine di armonizzarne l’attivita’ e renderla in tal modo piu’
    efficiente per il raggiungimento dell’obiettivo dello smaltimento
    dell’arretrato. Tutti gli uffici giudiziari sono infatti impegnati in
    vista del raggiungimento di tale traguardo.
  2. Struttura dell’Ufficio per il processo.
    Negli UpP ex art. 12, del decreto-legge n. 80/2021 sono impiegati
    esclusivamente i funzionari e gli assistenti assunti ai sensi
    dell’art. 13 dello stesso decreto; la composizione degli UpP degli
    uffici giudiziari e’ prevista dall’art. 53-ter, legge n. 186/1982.
    In entrambi i casi fanno parte dell’UpP anche gli ammessi al
    tirocinio formativo a norma dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno
    2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
    2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell’art. 37,
    comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio
    disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della
    giustizia 17 marzo 2016, n. 70. I tirocinanti aggiungono l’attivita’
    presso l’UpP a quella svolta con il magistrato tutor, secondo quanto
    disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato (d.P.C.S.)
    del 17 dicembre 2018, n. 183.
    L’UpP e’ una struttura organizzativa interna all’ufficio di
    segreteria delle sezioni e dipende funzionalmente dal presidente
    della sezione. E’ diretto dal presidente dell’ufficio giudiziario -
    per tale intendendosi ai fini delle presenti linee guida anche la
    sezione interna di un tribunale amministrativo regionale -, che puo’
    delegare tale attivita’ ad un magistrato in servizio presso il
    medesimo ufficio giudiziario.
  3. Attivita’ dell’ufficio per il processo.
    L’UpP esamina quotidianamente i ricorsi appena depositati al fine
    di accertare:
    a) se sussistano profili che ne rendano immediata la
    definizione, perche’:
    presentano prima facie un vizio in rito, rilevabile d’ufficio
    dal Collegio;
    reiterano questioni affrontate dall’ufficio con
    giurisprudenza consolidata;
    b) se occorra acquisire documentazione istruttoria;
    c) se sia necessario disporre l’integrazione del
    contraddittorio.
    Gli adempimenti sub a), b) e c) sono effettuati anche in
    relazione ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore delle
    presenti linee guida. In relazione a tali ricorsi l’UpP verifica
    altresi’ se siano necessari adempimenti connessi a vicende che
    abbiano determinato la sospensione o l’interruzione del giudizio, per
    accertare se la causa della sospensione o della interruzione sia
    ancora attuale.
    L’UpP segnala, altresi’, i ricorsi:
    per i quali sia possibile la definizione in rito, con
    provvedimento monocratico o collegiale, nonche’ la necessita’ di
    disporre la sospensione o l’interruzione del giudizio;
    piu’ risalenti nel tempo e per i quali sia stato disposto il
    rinvio per piu’ di una volta.
    L’UpP svolge, inoltre, i seguenti compiti:
    a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
    b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
    e) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante
    anche l’esistenza di eventuali precedenti specifici; la compilazione
    della scheda puo’ essere limitata a determinate tipologie di affari,
    individuate per materia o per anno di iscrizione dell’affare, secondo
    i criteri fissati dal presidente o suo delegato;
    d) assistenza ai magistrati nelle attivita’ preparatorie
    relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di
    giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
    e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o
    possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
    f) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge
    assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario
    obiettivo di smaltimento dell’arretrato.
    Le segnalazioni, da parte dell’UpP, sono effettuate
    settimanalmente al presidente dell’ufficio giudiziario, il quale
    fissa i ricorsi piu’ risalenti nel tempo - per i quali non sia stata
    gia’ individuata una Camera di consiglio o una udienza ordinarie -
    alle udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato, in
    occasione delle quali sono decisi anche i ricorsi «seriali».
    Onde concorrere al raggiungimento degli obiettivi, intermedi e
    finali, di smaltimento dell’arretrato e al fine di ricondurre la
    durata media dei processi agli standard temporali stabiliti dal
    diritto convenzionale umanitario, presso tutti gli uffici giudiziari
    della giustizia amministrativa i ricorsi iscritti fino al 31 dicembre
    2019 sono fissati per la trattazione prioritaria, secondo l’ordine
    cronologico, iniziando da quelli piu’ risalenti, anche in occasione
    delle predisposizione dei ruoli delle udienze ordinarie, in misura
    nettamente prevalente rispetto ai ricorsi iscritti a decorrere dal 1°
    gennaio 2020.
    I presidenti dispongono che i ricorsi per i quali sia possibile
    una immediata definizione in rito siano decisi, con sentenza in forma
    semplificata, in occasione della prima Camera di consiglio o pubblica
    udienza utile. Al di fuori dei casi previsti dal progetto ricompreso
    nel PNRR, l’UpP non effettua attivita’ di massimazione delle
    decisioni dell’ufficio. Non svolgono attivita’ di massimazione gli
    UpP costituiti presso il Consiglio di Stato.
    3.1. Udienze straordinarie.
    Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
    programma annualmente le udienze straordinarie per trattare i ricorsi
    di cui all’art. 11, comma 1, dello stesso decreto-legge, in un numero
    necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento
    degli obiettivi stabiliti, per la giustizia amministrativa, dal PNRR.
    Tali udienze straordinarie si aggiungono a quelle straordinarie gia’
    previste per lo smaltimento dell’arretrato.
    La partecipazione a tutte le udienze straordinarie e’ su base
    volontaria. Le udienze sono svolte da remoto e non e’ previsto il
    trattamento di missione.
    Le udienze straordinarie sono programmate dal Consiglio di
    Presidenza della giustizia amministrativa.
  4. Monitoraggio delle attivita’ svolta dagli uffici del processo.
    Al fine di verificare il rispetto del cronoprogramma fissato per
    garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il progetto
    dell’abbattimento dell’arretrato, ricompreso nel PNRR, in seno alla
    Segreteria del Segretariato generale della giustizia amministrativa
    e’ individuata, entro il 1° settembre 2021, una struttura, alla quale
    sovrintende il Segretario generale della giustizia amministrativa o
    un magistrato delegato, composta dal personale della Segreteria del
    predetto Segretario, da funzionari informatici e da funzionari
    statistici.
    La struttura verifica periodicamente, ai sensi dell’art. 17,
    comma 4, del decreto-legge n. 80/2021, l’andamento dell’abbattimento
    dell’arretrato e supporta, ove necessario, l’attivita’ degli UpP,
    anche con l’elaborazione di bozze di provvedimento relative ai
    ricorsi da definire con decisione monocratica e con l’indicazione: a)
    dell’esistenza di eventuali gruppi di ricorsi suscettibili di
    trattazione congiunta o b) richiedenti, in ragione della loro
    risalente iscrizione, una rapida iscrizione a ruolo; c) della
    necessita’ di apportare correzioni alle classificazioni in SIGA.
    La struttura elabora con cadenza quadrimestrale le schede
    relative alle pendenze - da trasmettere ai Capi di tutti gli uffici
    giudiziari, delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e al
    Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nonche’ ai
    dirigenti presso detti uffici giudiziari e sezioni e ai relativi UpP
  • contenente altresi’ l’indicazione, in relazione a ciascun ufficio
    giudiziario o sezione, degli obiettivi programmatici da conseguire,
    in coerenza con quelli assegnati complessivamente alla giustizia
    amministrativa, e del tempo stimato per raggiungerli.
    Il Segretario generale della giustizia amministrativa, entro il
    mese di ottobre 2021, adotta una circolare esplicativa dell’attivita’
    di raccordo tra la struttura istituita preso il Segretariato e tutti
    gli UpP.
    4.1. Predisposizione degli atti per la rendicontazione sull’attivita’
    svolta.
    Il presidente dell’ufficio giudiziario, entro il 20 gennaio di
    ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio di Stato e al
    Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa il programma
    di abbattimento dell’arretrato, con la stima delle pendenze e dei
    ricorsi che si stima di definire entro l’anno e delle eventuali
    «migliori pratiche» (best practices) poste, o che si intendano porre,
    in essere.
    A decorrere dal mese di gennaio 2023 il presidente dell’ufficio
    giudiziario acclude al programma di cui al precedente paragrafo anche
    una relazione consuntiva sull’attuazione del programma nell’anno
    precedente, indicando le cause degli eventuali scostamenti (in
    diminuzione) dagli obiettivi programmati.
    Per l’anno 2021 la scheda e’ trasmessa al Presidente del
    Consiglio di Stato entro il 1° novembre 2021.
    L’UpP predispone quadrimestralmente gli atti per la
    rendicontazione sull’attivita’ svolta indicando:
    il numero di udienze straordinarie svolte nel semestre;
    il numero di affari trattenuti in decisione in ciascuna udienza
    e complessivamente nel trimestre;
    il numero di affari definiti;
    il numero di ricorsi pendenti e iscritti fino al 31 dicembre
    2019 presso lo specifico ufficio giudiziario;
    il differenziale rispetto agli obiettivi, intermedio e finale,
    stabiliti nel cronoprogramma;
    ogni altro dato utile ad evidenziare lo stato di avanzamento
    dei lavori di smaltimento dell’arretrato.
    La rendicontazione e’ trasmessa al Segretariato generale della
    giustizia amministrativa con cadenza quadrimestrale entro il giorno
    10 del mese successivo alla scadenza del quadrimestre, al seguente
    indirizzo PEC: smaltimento.arretrato@giustizia-amministrativa.it
    Oltre ai rendiconti periodici, l’ufficio giudiziario fornisce
    informazioni o rendiconti anche parziali dell’attivita’ svolta a
    richiesta del Segretariato, entro dieci giorni dalla ricezione della
    stessa, nonche’ segnala tempestivamente eventuali criticita’ che
    possano ostacolare il raggiungimento dell’obiettivo programmato.
    Il Segretariato generale della giustizia amministrativa e’
    responsabile del monitoraggio sui risultati raggiunti da ciascuno
    degli uffici giudiziari.
    Il Segretario generale della giustizia amministrativa, qualora
    nel corso dell’attivita’ di monitoraggio rilevi, presso un qualunque
    ufficio giudiziario, uno scostamento notevole tra le statistiche
    quadrimestrali e il cronoprogramma elaborato per raggiungere gli
    obiettivi programmati, informa immediatamente il Presidente del
    Consiglio di Stato e il Consiglio di Presidenza della giustizia
    amministrativa per le iniziative di rispettiva competenza.
  1. Entrata in vigore.
    Le presenti linee guida entrano in vigore il 9 agosto 2021.