SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 28 luglio 2021
Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della Giustizia
amministrativa. (21A04699)
(GU n.183 del 2-8-2021)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa all’ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali e, in particolare, l’art. 53-ter di istituzione delle
strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate
«ufficio per il processo».
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22
dicembre 2020, n. 251, recante «Regolamento di organizzazione degli
uffici amministrativi della giustizia amministrativa»;
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa del 18 gennaio 2013, recante «Disposizioni per
assicurare la qualita’, la tempestivita’ e l’efficienza della
giustizia amministrativa»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della
giustizia» e, in particolare, l’art. 17 che disciplina il
monitoraggio di impiego degli addetti all’ufficio per il processo e
delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell’arretrato,
laddove prevede l’adozione di linee guida per lo smaltimento
dell’arretrato in tutti gli uffici della giustizia amministrativa,
con l’indicazione dei compiti degli uffici per il processo, ivi
inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorita’ nella
definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da
raggiungere;
Ritenuto di individuare una disciplina comune agli uffici per il
processo, al fine di armonizzare le attivita’ di detti uffici e
renderla piu’ efficiente per il raggiungimento dell’obiettivo di
smaltimento dell’arretrato;
Sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
nella seduta del 28 luglio 2021;
Decreta:
di adottare le linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della
giustizia amministrativa, di cui all’allegato 1 del presente decreto,
di cui costituisce parte integrante.
Roma, 28 luglio 2021
Il Presidente: Patroni Griffi
Allegato 1
LINEE GUIDA PER LO SMALTIMENTO DELL’ARRETRATO DELLA GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA
Sommario: 1. Premessa. - 2. Struttura dell’ufficio per il processo. -
3. Attivita’ dell’ufficio per il processo. - 3.1. Udienze
straordinarie. - 4. Monitoraggio delle attivita’ svolta dagli uffici
per il processo. - 4.1. Predisposizione degli atti per la
rendicontazione sull’attivita’ svolta. - 5. Criteri di fissazione
delle pendenze relative ad affari iscritti fino al 31 dicembre 2019.
-
- Entrata in vigore.
- Premessa.
Nel prescrivere misure urgenti per il rafforzamento della
capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni e per
l’efficientamento della giustizia, il decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80 ha previsto, con specifico riferimento alla giustizia
amministrativa, un rafforzamento degli uffici per il processo (d’ora
in poi, UpP) di otto uffici giudiziari, nei quali maggiore e’
l’arretrato pendente al 31 dicembre 2019, affinche’ agli stessi siano
assegnati funzionari amministrativi e assistenti informatici assunti,
in due scaglioni con rapporto a tempo determinato di trenta mesi
ciascuno, all’esito di una procedura selettiva, bandita dal
Segretario generale della giustizia amministrativa con decreto n. 198
del 14 giugno 2021.
Gli uffici giudiziari nei quali e’ rafforzato l’UpP sono indicati
dall’art. 12 del citato decreto-legge n. 80 e sono:
sezioni II, III, IV, V, VI e VII del Consiglio di Stato;
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma;
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di
Milano;
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto;
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di
Napoli;
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione
staccata di Salerno;
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di
Palermo;
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania.
Le presenti linee guida, previste dall’art. 17 del decreto-legge
n. 80/2021, individuano i principi cardini dell’attivita’ degli UpP
istituiti presso tutte le sezioni del Consiglio di Stato, il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana,
nonche’ presso tutti i tribunali amministrativi regionali e relative
sezioni staccate e dettano le istruzioni fondamentali per il loro
funzionamento.
Esse si applicano a tutti gli UpP istituiti negli uffici
giudiziari della giustizia amministrativa - sia quelli ex art. 53-ter
della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall’art. 8, comma 1,
del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sia quelli
«rafforzati» ex art. 12 del decreto-legge n. 80/2021 - essendo tutti
chiamati a realizzare l’obiettivo dell’abbattimento dell’arretrato,
nei termini indicati nel progetto ricompreso nel Piano nazionale per
la ripresa e la resilienza (PNRR).
L’UpP ex art. 12, del decreto-legge n. 80/2021 non e’, infatti,
una struttura diversa da quella introdotta con il decreto-legge n.
168/2016, ma e’ solo «rafforzata» con l’inserimento di nuovo
personale amministrativo, assunto a tempo determinato negli uffici
giudiziari dove maggiore e’ l’arretrato, rilevato alla data del 31
dicembre 2019.
Ferma restando, dunque, l’autonomia dei presidenti degli uffici
giudiziari nell’organizzazione dell’attivita’ giudiziaria le presenti
linee guida, in applicazione dell’art. 17, del decreto-legge n.
80/2021, individuano la disciplina base comune a tutti gli UpP, al
fine di armonizzarne l’attivita’ e renderla in tal modo piu’
efficiente per il raggiungimento dell’obiettivo dello smaltimento
dell’arretrato. Tutti gli uffici giudiziari sono infatti impegnati in
vista del raggiungimento di tale traguardo. - Struttura dell’Ufficio per il processo.
Negli UpP ex art. 12, del decreto-legge n. 80/2021 sono impiegati
esclusivamente i funzionari e gli assistenti assunti ai sensi
dell’art. 13 dello stesso decreto; la composizione degli UpP degli
uffici giudiziari e’ prevista dall’art. 53-ter, legge n. 186/1982.
In entrambi i casi fanno parte dell’UpP anche gli ammessi al
tirocinio formativo a norma dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell’art. 37,
comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio
disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della
giustizia 17 marzo 2016, n. 70. I tirocinanti aggiungono l’attivita’
presso l’UpP a quella svolta con il magistrato tutor, secondo quanto
disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato (d.P.C.S.)
del 17 dicembre 2018, n. 183.
L’UpP e’ una struttura organizzativa interna all’ufficio di
segreteria delle sezioni e dipende funzionalmente dal presidente
della sezione. E’ diretto dal presidente dell’ufficio giudiziario -
per tale intendendosi ai fini delle presenti linee guida anche la
sezione interna di un tribunale amministrativo regionale -, che puo’
delegare tale attivita’ ad un magistrato in servizio presso il
medesimo ufficio giudiziario. - Attivita’ dell’ufficio per il processo.
L’UpP esamina quotidianamente i ricorsi appena depositati al fine
di accertare:
a) se sussistano profili che ne rendano immediata la
definizione, perche’:
presentano prima facie un vizio in rito, rilevabile d’ufficio
dal Collegio;
reiterano questioni affrontate dall’ufficio con
giurisprudenza consolidata;
b) se occorra acquisire documentazione istruttoria;
c) se sia necessario disporre l’integrazione del
contraddittorio.
Gli adempimenti sub a), b) e c) sono effettuati anche in
relazione ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore delle
presenti linee guida. In relazione a tali ricorsi l’UpP verifica
altresi’ se siano necessari adempimenti connessi a vicende che
abbiano determinato la sospensione o l’interruzione del giudizio, per
accertare se la causa della sospensione o della interruzione sia
ancora attuale.
L’UpP segnala, altresi’, i ricorsi:
per i quali sia possibile la definizione in rito, con
provvedimento monocratico o collegiale, nonche’ la necessita’ di
disporre la sospensione o l’interruzione del giudizio;
piu’ risalenti nel tempo e per i quali sia stato disposto il
rinvio per piu’ di una volta.
L’UpP svolge, inoltre, i seguenti compiti:
a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
e) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante
anche l’esistenza di eventuali precedenti specifici; la compilazione
della scheda puo’ essere limitata a determinate tipologie di affari,
individuate per materia o per anno di iscrizione dell’affare, secondo
i criteri fissati dal presidente o suo delegato;
d) assistenza ai magistrati nelle attivita’ preparatorie
relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di
giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o
possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
f) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge
assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario
obiettivo di smaltimento dell’arretrato.
Le segnalazioni, da parte dell’UpP, sono effettuate
settimanalmente al presidente dell’ufficio giudiziario, il quale
fissa i ricorsi piu’ risalenti nel tempo - per i quali non sia stata
gia’ individuata una Camera di consiglio o una udienza ordinarie -
alle udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato, in
occasione delle quali sono decisi anche i ricorsi «seriali».
Onde concorrere al raggiungimento degli obiettivi, intermedi e
finali, di smaltimento dell’arretrato e al fine di ricondurre la
durata media dei processi agli standard temporali stabiliti dal
diritto convenzionale umanitario, presso tutti gli uffici giudiziari
della giustizia amministrativa i ricorsi iscritti fino al 31 dicembre
2019 sono fissati per la trattazione prioritaria, secondo l’ordine
cronologico, iniziando da quelli piu’ risalenti, anche in occasione
delle predisposizione dei ruoli delle udienze ordinarie, in misura
nettamente prevalente rispetto ai ricorsi iscritti a decorrere dal 1°
gennaio 2020.
I presidenti dispongono che i ricorsi per i quali sia possibile
una immediata definizione in rito siano decisi, con sentenza in forma
semplificata, in occasione della prima Camera di consiglio o pubblica
udienza utile. Al di fuori dei casi previsti dal progetto ricompreso
nel PNRR, l’UpP non effettua attivita’ di massimazione delle
decisioni dell’ufficio. Non svolgono attivita’ di massimazione gli
UpP costituiti presso il Consiglio di Stato.
3.1. Udienze straordinarie.
Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
programma annualmente le udienze straordinarie per trattare i ricorsi
di cui all’art. 11, comma 1, dello stesso decreto-legge, in un numero
necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento
degli obiettivi stabiliti, per la giustizia amministrativa, dal PNRR.
Tali udienze straordinarie si aggiungono a quelle straordinarie gia’
previste per lo smaltimento dell’arretrato.
La partecipazione a tutte le udienze straordinarie e’ su base
volontaria. Le udienze sono svolte da remoto e non e’ previsto il
trattamento di missione.
Le udienze straordinarie sono programmate dal Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa. - Monitoraggio delle attivita’ svolta dagli uffici del processo.
Al fine di verificare il rispetto del cronoprogramma fissato per
garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il progetto
dell’abbattimento dell’arretrato, ricompreso nel PNRR, in seno alla
Segreteria del Segretariato generale della giustizia amministrativa
e’ individuata, entro il 1° settembre 2021, una struttura, alla quale
sovrintende il Segretario generale della giustizia amministrativa o
un magistrato delegato, composta dal personale della Segreteria del
predetto Segretario, da funzionari informatici e da funzionari
statistici.
La struttura verifica periodicamente, ai sensi dell’art. 17,
comma 4, del decreto-legge n. 80/2021, l’andamento dell’abbattimento
dell’arretrato e supporta, ove necessario, l’attivita’ degli UpP,
anche con l’elaborazione di bozze di provvedimento relative ai
ricorsi da definire con decisione monocratica e con l’indicazione: a)
dell’esistenza di eventuali gruppi di ricorsi suscettibili di
trattazione congiunta o b) richiedenti, in ragione della loro
risalente iscrizione, una rapida iscrizione a ruolo; c) della
necessita’ di apportare correzioni alle classificazioni in SIGA.
La struttura elabora con cadenza quadrimestrale le schede
relative alle pendenze - da trasmettere ai Capi di tutti gli uffici
giudiziari, delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e al
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nonche’ ai
dirigenti presso detti uffici giudiziari e sezioni e ai relativi UpP
- contenente altresi’ l’indicazione, in relazione a ciascun ufficio
giudiziario o sezione, degli obiettivi programmatici da conseguire,
in coerenza con quelli assegnati complessivamente alla giustizia
amministrativa, e del tempo stimato per raggiungerli.
Il Segretario generale della giustizia amministrativa, entro il
mese di ottobre 2021, adotta una circolare esplicativa dell’attivita’
di raccordo tra la struttura istituita preso il Segretariato e tutti
gli UpP.
4.1. Predisposizione degli atti per la rendicontazione sull’attivita’
svolta.
Il presidente dell’ufficio giudiziario, entro il 20 gennaio di
ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio di Stato e al
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa il programma
di abbattimento dell’arretrato, con la stima delle pendenze e dei
ricorsi che si stima di definire entro l’anno e delle eventuali
«migliori pratiche» (best practices) poste, o che si intendano porre,
in essere.
A decorrere dal mese di gennaio 2023 il presidente dell’ufficio
giudiziario acclude al programma di cui al precedente paragrafo anche
una relazione consuntiva sull’attuazione del programma nell’anno
precedente, indicando le cause degli eventuali scostamenti (in
diminuzione) dagli obiettivi programmati.
Per l’anno 2021 la scheda e’ trasmessa al Presidente del
Consiglio di Stato entro il 1° novembre 2021.
L’UpP predispone quadrimestralmente gli atti per la
rendicontazione sull’attivita’ svolta indicando:
il numero di udienze straordinarie svolte nel semestre;
il numero di affari trattenuti in decisione in ciascuna udienza
e complessivamente nel trimestre;
il numero di affari definiti;
il numero di ricorsi pendenti e iscritti fino al 31 dicembre
2019 presso lo specifico ufficio giudiziario;
il differenziale rispetto agli obiettivi, intermedio e finale,
stabiliti nel cronoprogramma;
ogni altro dato utile ad evidenziare lo stato di avanzamento
dei lavori di smaltimento dell’arretrato.
La rendicontazione e’ trasmessa al Segretariato generale della
giustizia amministrativa con cadenza quadrimestrale entro il giorno
10 del mese successivo alla scadenza del quadrimestre, al seguente
indirizzo PEC: smaltimento.arretrato@giustizia-amministrativa.it
Oltre ai rendiconti periodici, l’ufficio giudiziario fornisce
informazioni o rendiconti anche parziali dell’attivita’ svolta a
richiesta del Segretariato, entro dieci giorni dalla ricezione della
stessa, nonche’ segnala tempestivamente eventuali criticita’ che
possano ostacolare il raggiungimento dell’obiettivo programmato.
Il Segretariato generale della giustizia amministrativa e’
responsabile del monitoraggio sui risultati raggiunti da ciascuno
degli uffici giudiziari.
Il Segretario generale della giustizia amministrativa, qualora
nel corso dell’attivita’ di monitoraggio rilevi, presso un qualunque
ufficio giudiziario, uno scostamento notevole tra le statistiche
quadrimestrali e il cronoprogramma elaborato per raggiungere gli
obiettivi programmati, informa immediatamente il Presidente del
Consiglio di Stato e il Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa per le iniziative di rispettiva competenza.
- Entrata in vigore.
Le presenti linee guida entrano in vigore il 9 agosto 2021.