L'inquadramento costituzionale della disciplina delle comunità energetiche -

Corte cost. n. 48/2023: illegittima la disciplina regionale sui requisiti delle Comunità Energetiche Rinnovabili

CONTENUTO

Con la sentenza n. 48/2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una specifica disposizione della legge della Regione Abruzzo n. 8/2022. Il punto centrale della controversia riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energia, con particolare riferimento alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

La norma regionale censurata pretendeva di definire i requisiti soggettivi e oggettivi per la partecipazione alle CER. La Consulta ha tuttavia stabilito che la definizione di tali criteri spetta esclusivamente alla disciplina statale uniforme. Tale competenza è esercitata dallo Stato al fine di garantire un quadro giuridico omogeneo su tutto il territorio nazionale, come previsto dall’ art. 31 del d.lgs. 199/2021 e dall’ art. 42-bis del d.l. 162/2019.

Il ragionamento della Corte si fonda sul rispetto dell’ art. 117 della Costituzione. Sebbene le Regioni abbiano potestà legislativa in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (competenza concorrente), non possono sovrapporsi allo Stato nella determinazione dei requisiti strutturali dei soggetti partecipanti. Restano comunque salve e legittime le misure regionali di promozione e sostegno alle CER, che non interferiscono con i criteri di accesso fissati a livello centrale.

CONCLUSIONI

La sentenza riafferma il principio della riserva statale nella definizione dell’assetto regolatorio delle comunità energetiche. Le Regioni possono incentivare la nascita di tali realtà, ma non possono dettare norme autonome che ne modifichino i requisiti di partecipazione, poiché ciò frammenterebbe l’uniformità del mercato energetico nazionale.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: nell’istruttoria di procedimenti amministrativi volti alla promozione o al finanziamento di comunità energetiche, è necessario verificare che gli atti adottati dall’ente locale o regionale non introducano barriere o requisiti soggettivi diversi da quelli previsti dalla normativa statale (d.lgs. 199/2021). L’adozione di criteri difformi espone l’atto al rischio di annullamento e a possibili censure per violazione del riparto di competenze costituzionali.
  • Per il Concorsista: il tema è di estrema rilevanza per le prove di Diritto Amministrativo e Diritto Regionale, in particolare per quanto riguarda il riparto di competenze ex art. 117 Cost. È un esempio perfetto di come la materia “energia” richieda un coordinamento tra Stato e Regioni, dove lo Stato mantiene la funzione di indirizzo e uniformità normativa.

PAROLE CHIAVE

Comunità Energetiche Rinnovabili, Corte Costituzionale, Art. 117 Cost., Competenza Legislativa, Transizione Ecologica, D.lgs. 199/2021.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Corte cost. n. 48/2023: sentenza che dichiara l’illegittimità delle norme regionali sui requisiti delle CER.
  2. L.r. Abruzzo n. 8/2022: legge regionale oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.
  3. Art. 117 Cost.: norma costituzionale che definisce il riparto di competenze tra Stato e Regioni.
  4. Art. 31 d.lgs. 199/2021: disciplina statale che definisce i criteri per le comunità energetiche.
  5. Art. 42-bis d.l. 162/2019: quadro normativo nazionale per l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche.

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