TAR Lazio, sentenza 29 luglio 2024, n. 15427
l’interesse all’annullamento dell’atto impugnato deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche in epoca successiva, in base al principio per il quale le condizioni dell’azione debbono sussistere non solo nel momento in cui l’azione è proposta, ma anche al momento della decisione, atteso che è in relazione a tale momento e alla domanda originariamente formulata che l’interesse deve essere valutato (cfr. ex multis , da ultimo, C.d.S., Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2464; Sez. IV, 21 marzo 2019, n. 1870).