Salve, ho un dubbio in merito all’art 57, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui la LIQUIDAZIONE (registrazione contabile) è effettuata quando l’obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito:
- della acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore
- E a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ecc…
Quindi nell’ipotesi in cui l’Ente riceve regolarmente la fornitura o la prestazione, ma il creditore non ha emesso la fattura può dirsi che l’obbligazione è divenuta effettivamente ESIGIBILE? La disposizione sembra fare riferiemento a 2 condizioni (documentazione e regolarità della fornitura).
Chiedo ciò con riferimento al regime da applicare e cioè:
REIMPUTARE all’esercizio in cui è esigibile se la spesa impegnata in ASSENZA di fattura, nonostante la prestazione eseguita, non può considerarsi effettivamente esigibile nell’esercizio considerato;
Oppure
CONSERVARE tra i RESIDUI PASSIVI, considerando la spesa “quasi” liquidabile in mancanza della fattura?
Credo, in base a quanto studiato, che trattasi di RESIDUO PASSIVO, ma non sono convinta.
Spero di essermi spiegata e ringrazio per chiarimenti sul punto.
Saluti.