Liquidazione della spesa e Residuo Passivo

Salve, ho un dubbio in merito all’art 57, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui la LIQUIDAZIONE (registrazione contabile) è effettuata quando l’obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito:

  • della acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore
  • E a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ecc…

Quindi nell’ipotesi in cui l’Ente riceve regolarmente la fornitura o la prestazione, ma il creditore non ha emesso la fattura può dirsi che l’obbligazione è divenuta effettivamente ESIGIBILE? La disposizione sembra fare riferiemento a 2 condizioni (documentazione e regolarità della fornitura).

Chiedo ciò con riferimento al regime da applicare e cioè:
REIMPUTARE all’esercizio in cui è esigibile se la spesa impegnata in ASSENZA di fattura, nonostante la prestazione eseguita, non può considerarsi effettivamente esigibile nell’esercizio considerato;
Oppure
CONSERVARE tra i RESIDUI PASSIVI, considerando la spesa “quasi” liquidabile in mancanza della fattura?

Credo, in base a quanto studiato, che trattasi di RESIDUO PASSIVO, ma non sono convinta.
Spero di essermi spiegata e ringrazio per chiarimenti sul punto.
Saluti.

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Buonasera,
la risposta la troviamo dell’allegato 4/2 del d.lgs 118/2011, punto 6.1 “possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili, …le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui fatture pervengano nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità…, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento”. Quindi l’impegno non si reimputa ma si mantiene tra i residui passivi a queste condizioni.
Saluti
Fiorenza

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Buonasera,
molte grazie per la celere risposta. Ho parzialmente letto l’allegato ed obiettivamente ho mancato il punto 6.1.
Quindi, qualora la fattura pervenisse entro i 2 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, addirittura non si profilerebbe un mantenimento a RESIDUO PASSIVO. Il responsabile della spesa sarebbe in grado di liquidare la spesa. Corretto?
Grazie e saluti,
Alessandra Artese

Buonasera Alex,
il principio ci dice che possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Chiarito il significato del termine “liquidabile” (spese le cui fatture pervengono entro la fine di febbraio), ne consegue che si tratta si impegni che saranno conservati tra i residui -e non reimputati- perché l’esigibilità era riferita all’esercizio chiuso ed il pagamento non è stato fatto entro il 31.12. Spero di essermi spiegata meglio.
Saluti
Fiorenza

Buongiorno,
perfetto!!! Ora è proprio chiaro. Grazie mille per questa utile precisazione.
Saluti,
Alessandra

Dott. Bianchini mi inserisco in quanto avrei un dubbio: in caso di impegno non esigibile nell’esercizio, ma esigibile nell’esercizio successivo, in che modo viene reimputato, contabilmente?

Salve Giuseppe, la reimputazione avviene accantonando a FPV le risorse a copertura della spesa nell’esercizio di esigibilità dell’obbligazione.
Saluti
Fiorenza