Locale di sola somministrzione

Un bar prende in affitto un locale adiacente, dove ha solo messo tavoli e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande. L’immobile avuto in locazione è catastalmente inquadrato come C1 ed ha al proprio una toilette.
L’azienda sanitaria territorialmente competente (AS), insinua che dovrebbe esserci un collegamento diretto tra bar e sala di somministrazione, non ammettendo che bevande e alimenti passino per l’esterno.
Il D.Lsg 287/1991, indica al 1 comma dell’art 1 “1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati.”

Per superficie aperta al pubblico potrebbe intendersi il locale adiacente al bar?

Grazie

La AST può solo obiettare da un punto di vista igienico-sanitario ma non da quello relativo all’inquadramento amministrativo della fattispecie. In sintesi, non è competente per farlo. Da un punto di vista igienico sanitario l’obiezione ci sta ma è la stessa che potrebbe fare quando l’esercente attraversa la strada per servire le persone nella parte all’aperto che ha ogni locale del centro, almeno in estate. In altre parole, parlando da un punto di vista ig.sanitario, occorre vedere caso per caso in base alle effettive condizioni. I risultati della valutazione potrebbero portare a un divieto di esercizio senza appello oppure a delle prescrizioni. Nel caso di specie basterebbe dotarsi di vassoi coperti o carrelli coperti (ho fatto un esempio, non so quale sia il problema reale)

In ogni caso, anche da un punto di vista ig.sanitario, i principi del Reg. CE 852/04 (in generale del c.d. “pacchetto igiene”), vogliono che sia l’operatore a dover garantire che tutte le fasi lavorative soddisfino i relativi requisiti di igiene. Tali requisiti si caratterizzano, per la norma CE adesso UE, per essere incentrati sul raggiungimento dell’obiettivo senza entrare nel dettaglio delle caratteristiche strutturali o funzionali dell’impianto produttivo. Spetta all’operatore organizzarsi e trovare le giuste misure operative dimostrando, con metodo scientiofico (piano di autocontrollo), l’adeguatezza delle stesse in base ai principi di cui agli allegati dello stesso reg. CE 852/04